Attuazione legge regionale sulla rigenerazione urbana nel Comune di Milano: incentivi volumetrici e riduzione degli oneri

Il Comune di Milano ha definito le modalità di attuazione di alcuni incentivi introdotti con la LR 18/19 sul territorio comunale: utilizzo incrementi della capacità edificatoria, deroghe morfologiche e modulazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione.

Con DCC n. 55 del 13/11/2020 il Comune di Milano ha delimitato le possibilità di applicazione della LR 12/2005, così come modificata dalla LR 18/19 sulla rigenerazione urbana, in relazione a:

  • Incremento fino al 20% dell'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (art. 11 comma 5)

A Milano tale incentivo è applicabile solo in 5 ambiti delimitati (si veda mappa allegata):

    1. Certosa
    2. Lambrate
    3. Corvetto/Rogoredo
    4. Piazza Maggi
    5. Segesta/San Siro

Su tutto il resto del territorio l’incremento della capacità edificatoria è escluso. 

  • Modulazione dell’incremento dell’indice di edificabilità per ciascuna delle finalità individuate da Regione (art. 11 comma 5 - D.G.R. n. XI/3508)

A Milano le percentuali di incremento dell’indice di edificabilità per ciascuna delle finalità riconosciute dall’art. 11 comma 5, definite dai criteri attuativi approvati con D.G.R. n. XI/3508 del 05/08/2020 (contenuti nell’Allegato A della medesima D.G.R., in allegato) sono fissate ai valori minimi previsti dai suddetti criteri attuativi, fatto salvo, nel caso vengano perseguite più finalità, il limite complessivo del 20%.

  • Deroghe morfologiche (art. 11 comma 5-ter)

Nei 5 ambiti individuati per l’applicazione dell’art. 11 comma 5 sono comunque escluse tutte le disposizioni derogatorie previste al comma 5-ter, ovvero: deroga all'altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 20%, nonché deroghe alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste da PGT e RE, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.

Restano valide le disposizioni relative alla diversa attuazione delle norme morfologiche previste dal PGT e subordinate al parere positivo della Commissione del Paesaggio.

  • Riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies - D.G.R. n. XI/3509)

Il Comune di Milano ha stabilito che le percentuali di riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione di cui all’art. 43 comma 2 quinquies, definite con i criteri attuativi approvati con D.G.R. n. XI/3509 del 05/08/2020 (contenuti nell’Allegato A della medesima D.G.R., in allegato):

- sono fissate a zero, non prevedendo pertanto alcuna riduzione, per le finalità individuate alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i);

- sono fissate ai valori minimi previsti per le finalità individuate alle lettere d), j) e k), ossia: 5% per finalità legate alla gestione delle risorse idriche, 15% per le bonifiche e 5% per innovazioni nelle procedure di bonifica e nella gestione dei cantieri. 

Contatti

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Valeria Lupatini, Area Territorio e Ambiente, tel. 02 58370269, e-mail

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