Rettifiche della rendita catastale - Chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per chiarire alcuni aspetti circa le modalità e i termini per la rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente e circa l'efficacia e l'applicabilità della rendita attribuita dagli Uffici.

L'Agenzia è intervenuta con una propria circolare (1) per chiarire alcuni aspetti che riguardano la procedura di attribuzione della rendita catastale per gli immobili.

Attualmente, nei casi di immobili di nuova costruzione o di variazioni su immobili già esistenti, il contribuente, attraverso il DOCFA, presenta una dichiarazione per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni che conse il contestuale aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita.

Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione alla determinazione della rendita catastale definitiva.

Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai contribuenti.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che:

  • il termine dei dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione della rendita proposta per attribuire la rendita definitiva da parte degli Uffici, è un termine ordinatorio e non perentorio, pertanto non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di verifica ed accertamento della rendita definitiva;
  • gli atti attributivi di rendita catastale definitiva sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai contribuenti, tuttavia, a giudizio dell'Agenzia delle Entrate, c'è la possibilità per gli Uffici di utilizzare la nuova rendita per le annualità pregresse ancora accertabili.

Vengono poi previste alcune semplificazioni per quanto riguarda le annotazioni iscritte negli atti catastali. In particolare, le procedure di gestione delle dichiarazioni Docfa saranno adeguate sulla base di quanto previsto dalla circolare, al fine di consentire l’inserimento, negli atti informatizzati, di specifiche locuzioni in relazione alle fattispecie ricorrenti. L'Agenzia delle Entrate a tal fine fornisce lo schema seguente:

Fattispecie Annotazione
1 Unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, per i quali l’ufficio non ha ancora operato alcuna valutazione di congruità. “Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)”
2 Classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione. “Classamento e rendita validati”
3 Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti. “Classamento e rendita rettificati”

Con specifico riferimento alla proposta della rendita e contestuale richiesta di riconoscimento dei requisiti di ruralità, le locuzioni ammesse sono le seguenti:

Fattispecie Annotazione
1

Unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, e contestuale richiesta di ruralità, per i quali l’ufficio non ha ancora operato alcuna valutazione di congruità.

“Richiesta ruralità - Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)”
2 Classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione – ruralità accertata “Classamento e rendita validati – ruralità accertata”
2bis Classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione – ruralità respinta “Classamento e rendita validati – richiesta di ruralità respinta”
3 Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti. “Classamento e rendita rettificati”

Note

1. Circolare n. 17/E del 17 marzo 2022

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e-mail: fisc@assolombarda.it, sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.

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