Intelligenza Artificiale: Art. 50 AI Act e art. 13 Legge 132/2025 a confronto

Gli obblighi di trasparenza sull'uso dell'intelligenza artificiale tra normativa europea e legge nazionale

Le imprese e i professionisti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono confrontarsi con due distinti obblighi di trasparenza, che si affiancano senza sovrapporsi integralmente: l'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”), applicabile dal 2 agosto 2026, e l'art. 13 della Legge 23 settembre 2025, n. 132 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”), in vigore dal 10 ottobre 2025, che dedica tale disposizione alle “professioni intellettuali”.

Per un approfondimento sugli obblighi di trasparenza ex art. 50 AI ACT, rimandiamo alla notizia: Intelligenza Artificiale: la Commissione Europea pubblica le Linee Guida sugli obblighi di trasparenza per i sistemi di IA ex art. 50 AI Act

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Le due norme a confronto

Profilo

Art. 50 AI Act

Art. 13, L. 132/2025

Fonte

Regolamento (UE) 2024/1689, art. 50

Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13

Vigenza

Applicabile dal 2 agosto 2026

In vigore dal 10 ottobre 2025

Ambito soggettivo

Providers e deployers di sistemi di IA, in ogni settore

Professionisti intellettuali (ordinistici e non): avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, consulenti, ecc.

Presupposto applicativo

Il sistema deve rientrare in una delle 4 categorie tipizzate: interazione diretta (art. 50, comma 1); contenuti sintetici (art. 50, comma 2); riconoscimento emozioni/categorizzazione biometrica (art. 50, comma 3); deep fake/testi di pubblico interesse (art. 50, comma 4)

Qualunque sistema di IA utilizzato come supporto strumentale alla prestazione professionale, senza distinzione tecnica

Contenuto dell'obbligo

Informativa sull'origine artificiale dell'interazione/contenuto; marcatura leggibile da macchina per i contenuti sintetici; etichettatura per deep fake e testi di pubblico interesse

Duplice: (i) limite sostanziale – uso solo strumentale/di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale umano; (ii) informativa al cliente sui sistemi di IA utilizzati

Linguaggio richiesto

Chiaro e distinguibile

Chiaro, semplice ed esaustivo

Momento dell'informativa

Al più tardi alla prima interazione o esposizione

Non specificato dalla norma; prassi raccomandata: al conferimento dell'incarico

Finalità/ratio

Integrità dell'ecosistema informativo; consapevolezza generale delle persone esposte all'IA

Tutela del rapporto fiduciario professionista-cliente; responsabilità e qualità della prestazione intellettuale

Sanzioni

Fino a EUR 15.000.000 o al 3% del fatturato mondiale annuo (irrogate dalle autorità di vigilanza del mercato)

Nessuna sanzione amministrativa specifica prevista dalla norma; rilievo civile (responsabilità professionale) e disciplinare/deontologico

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Le analogie

Le norme oggetto di analisi perseguono una finalità di trasparenza e cioè quella di mettere il soggetto esposto all'IA (cliente, persona interagente) nella condizione di sapere che uno strumento di intelligenza artificiale è stato utilizzato.

Entrambe le norme richiedono che l'informazione sia fornita con linguaggio chiaro e comprensibile.

Entrambe rinviano, per la nozione di “sistema di intelligenza artificiale”, alla medesima definizione (l'art. 13, L. 132/2025 richiama espressamente le definizioni dell'AI Act).

Entrambe non escludono, ma anzi presuppongono, l'applicazione cumulativa di altre normative di settore (tra le quali, per esempio: tutela dei dati personali, norme deontologiche, norme consumeristiche).

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Le principali differenze

Ambito soggettivo: l'art. 50 AI Act è una norma orizzontale, riferita a qualunque provider o deployer, in qualunque settore; l'art. 13, L. 132/2025 è una norma settoriale, riferita alle sole professioni intellettuali (ordinistiche e non).

Presupposto applicativo: l'art. 50 AI Act si attiva solo se il sistema di IA rientra in una delle quattro categorie tipizzate (interazione diretta, contenuti sintetici, riconoscimento emozioni/categorizzazione biometrica, deep fake/testi di pubblico interesse); l'art. 13, L. 132/2025 si applica a qualunque sistema di IA utilizzato come supporto alla prestazione professionale, senza distinzioni tecniche.

Oggetto della tutela: l'AI Act tutela la consapevolezza generale delle persone esposte a contenuti o interazioni IA e l'integrità dell'ecosistema informativo; l'art. 13, L. 132/2025 tutela specificamente il rapporto fiduciario professionista-cliente e, con il principio di prevalenza del lavoro intellettuale (c.d. riserva di umanità), la qualità e la responsabilità della prestazione.

Contenuto ulteriore: solo l'art. 13, L. 132/2025 impone anche un limite sostanziale all'uso dell'IA (attività meramente strumentale e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale umano), che non trova equivalente nell'art. 50 AI Act.

Apparato sanzionatorio: l'art. 50 AI Act è presidiato da sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dalle autorità di vigilanza del mercato (fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale); l'art. 13, L. 132/2025 non prevede una sanzione amministrativa specifica e la violazione rileva soprattutto sotto il profilo della responsabilità civile professionale e disciplinare/deontologica, in attesa di un aggiornamento dei codici deontologici da parte degli Ordini professionali.

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Quando gli obblighi si cumulano

Nella maggior parte dei casi (bozze di pareri, contratti, perizie o simulazioni fiscali predisposte con l'ausilio dell'IA per un singolo cliente), il testo generato non rientra nell'obbligo di etichettatura dell'art. 50, par. 4, AI Act, poiché tale obbligo riguarda solo i testi pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse generale, non la consulenza privata a un cliente individuato. In questi casi, opera il solo art. 13, L. 132/2025, che impone comunque l'informativa al cliente, a prescindere dalla qualificazione tecnica del sistema secondo l'AI Act.

Quando invece il professionista o l'impresa utilizza un sistema che rientra anche in una delle categorie dell'art. 50 AI Act – ad esempio un chatbot di studio con cui il cliente interagisce direttamente (art. 50, par. 1, AI Act) – gli obblighi si cumulano: occorre rispettare sia lo standard europeo (informativa chiara e distinguibile, al più tardi al momento della prima interazione, in formato accessibile) sia lo standard nazionale (informativa chiara, semplice ed esaustiva, a tutela del rapporto fiduciario, e rispetto della prevalenza del lavoro intellettuale).

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Cosa fare, alcuni consigli

  1. Per le aziende: mappare i sistemi di IA rientranti nelle quattro categorie dell'art. 50 AI Act e predisporre le relative informative (banner, messaggi, etichette), distinguendo ruolo di provider e/o deployer.
  2. Per gli studi professionali (legali, commercialisti, tecnici): aggiornare lettere di incarico, mandati e informative standard, inserendo una clausola che dia atto, in modo chiaro, semplice ed esaustivo, dell'eventuale utilizzo di sistemi di IA come supporto alla prestazione, ai sensi dell'art. 13, L. 132/2025.
  3. Verificare, caso per caso, se il sistema di IA utilizzato nell'attività professionale rientri anche in una delle categorie dell'art. 50 AI Act (in particolare, se preveda un'interazione diretta con il cliente), per individuare l'eventuale cumulo di obblighi.
  4. Vigilare sul rispetto del principio di prevalenza del lavoro intellettuale umano, documentando il grado di revisione e validazione professionale degli output generati dall'IA.
  5. Monitorare gli aggiornamenti dei codici deontologici dei rispettivi Ordini professionali, che dovranno specificare le conseguenze disciplinari della violazione dell'art. 13, L. 132/2025.

 

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308 e-mail: , sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail

 

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