Servizio di lettura dei ripartitori di calore: chiarimenti concernenti l’applicazione dell'aliquota IVA

Il servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all’interno di un condomino, sconta l’aliquota IVA del 22% al meno che tale prestazione rientri tra quelle oggetto di un contratto di Servizio Energia.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 163 del 3 giugno 2020. L’interpello è stato presentato da una società operante nel settore energetico la quale su incarico del condominio eseguiva le seguenti prestazioni di servizi:

  • installazione dei ripartitori di calore e contestuale lettura degli stessi;
  • servizio di sola lettura di ripartitori da lei già installati;
  • servizio di lettura dei ripartitori già installati precedentemente da altre imprese.


Alla luce delle prestazioni svolte l’interpellante chiedeva se:

  • in tutte e 3 le fattispecie sopra elencate il servizio di lettura potesse scontare l’aliquota IVA agevolata al 10%, in qualità di prestazione accessoria a quella principale di installazione dell’impianto;
  • indipendentemente dalla accessorietà, la prestazione di lettura compresa in un contratto di Servizio Energia di cui al D. Lgs. n. 115/2008 o svolta contestualmente (seppur con separato contratto) a detto Servizio Energia, potesse in ogni caso usufruire dell'aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi del n. 122 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Nel fornire la risposta al primo quesito l’Agenzia precisa che la prestazione d’installazione di ripartitori di calore su immobili a prevalente destinazione abitativa privata può beneficiare dell'aliquota IVA del 10% come intervento di manutenzione ordinaria volto “ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico dell’edilizia).

Tuttavia l’aliquota IVA del 10% non può essere applicata alla mera lettura dei ripartitori di calore poiché tale prestazione non si configura come una prestazione accessoria, rispetto a quella principale dell'installazione dei ripartitori.
Infatti, per essere definita accessoria è necessario che la prestazione presenti le seguenti caratteristiche:

  1. deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale;
  2. deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l'operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
  3. deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale.


Poiché nel caso di specie, la prestazione di installazione degli apparecchi e quella di lettura dei ripartitori di calore presso il condominio hanno un’autonoma e distinta funzione, non sussiste il requisito di accessorietà della seconda prestazione rispetto alla prima con la conseguenza che il servizio di lettura di ripartitori di calore deve essere assoggettato all'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Riguardo invece al secondo quesito, con cui la società interpellante chiedeva se, in ogni caso, alla prestazione di lettura fosse applicabile l'aliquota IVA del 10%, l’Agenzia rammenta che il punto 122, della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per “le prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all'"art. 11, comma 1, del regolamento di cui al DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modificazioni”.

Tale disposizione subordina l’applicazione dell’aliquota IVA al 10% al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • uso domestico dell’energia;
  • distribuzione dell'energia mediante un contratto Servizio Energia;
  • produzione dell'energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.


Pertanto l’Agenzia conclude affermando che il corrispettivo previsto per la lettura dei contatori può scontare l’aliquota IVA ridotta del 10% solo se la società ha stipulato un “contratto di Servizio Energia”, nei termini disciplinati dal D. lgs n. 115/2008, che preveda tra le prestazioni anche la lettura dei ripartitori di calore (posti all'interno del condominio).

Diversamente, nel caso in cui la prestazione non sia prevista da tale tipologia di contratto ma sia eseguita in forza di un autonomo contratto, la prestazione di lettura dovrà essere assoggettata all'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:

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