Decreto Liquidità - Sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi: a chi si applicano

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo della sospensione dei versamenti di aprile e maggio, prevista dal “Decreto Liquidità”.

Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle sospensioni dei versamenti, fiscali e contributivi, previste dal D.L. 23/2020, il c.d. “Decreto Liquidità”.

In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il Decreto sospende i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • all’imposta sul valore aggiunto;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera a condizione che la diminuzione del fatturato o dei compensi, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.

Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, alle imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

La sospensione opera, senza ulteriori condizioni, a beneficio dei soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2019.

Calcolo del “fatturato” di marzo e aprile

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile dovrà essere eseguito considerando le operazioni che in tali mesi sono state “fatturate o certificate”, e che, di conseguenza, hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA nei mesi in questione.
Alle predette operazioni dovranno essere sommati i corrispettivi riferiti alle operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA effettuate negli stessi mesi.

Le operazioni concorreranno al fatturato del mese in base alla data di effettuazione dell’operazione, individuata:

  • per le fatture immediate, emesse in formato elettronico e trasmesse al Sistema di Interscambio, nella “Data Fattura” del tracciato XML;
  • per le fatture differite, nella data dei documenti di trasporto (DDT) o dei documenti equipollenti richiamati nella fattura successivamente emessa.

Ai fini calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse entro il giorno 15 del mese, in quanto relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio. Dovranno essere incluse, invece, le fatture differite di marzo, emesse entro il 15 aprile.

Raffronto del fatturato

Ai fini della sospensione dei versamenti, occorre valutare separatamente la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020;
  • del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020.

Dal raffronto di fatturati, il contribuente potrà quindi avere diritto alla sospensione dei versamenti in entrambi i mesi, sia ad aprile che a maggio, o solo in uno dei due se la diminuzione del fatturato si è realizzata solo nel mese di marzo o solo nel mese di aprile.

La stessa verifica della riduzione del fatturato su base mensile deve essere operata anche per i soggetti passivi che liquidano l’IVA su base trimestrale.

Soggetti che emettono sia fatture che corrispettivi

Per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, per verificare la riduzione percentuale del fatturato occorre sommare i due elementi.

Nei casi in cui, invece, non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del DPR 633/72), per determinare il fatturato si può fare riferimento ai ricavi e compensi, come determinati ai fini delle imposte dirette.

Soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza

Per gli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica (1) resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri per fruire della sospensione correlata alla diminuzione del fatturato, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020.

Analogamente, se non possono beneficiare della nuova sospensione, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Enti non commerciali

La sospensione dei versamenti si applica anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, in relazione alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali, ai contributi e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per tali soggetti, la sospensione dei versamenti trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi della condizione del calo del fatturato o dei corrispettivi prevista dalla stessa norma per i soggetti che esercitano attività d’impresa.

Rateazione del saldo IVA

Nel caso in cui il contribuente abbia rateizzato il saldo IVA e a marzo abbia versato la prima rata, la sospensione dei versamenti si applica alle due successive rate, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato dai contribuenti.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Per i soggetti che beneficiano della norma, nei mesi di aprile e maggio sono sospesi gli obblighi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Conseguentemente, non possono essere effettuati i controlli previsti a carico del committente, ai sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore.

Per i contribuenti che, al contrario, non beneficiano della sospensione, la disciplina si applica nei modi e nei termini previsti dall’art. 17-bis e, pertanto, le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie devono trasmettere al committente le deleghe di pagamento e i dati relativi ai dipendenti o, in alternativa, il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (DURF).

A tal proposito, il Decreto prevede la proroga della validità dei certificati, emessi fino al 29 febbraio, fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 20 marzo

Il D.L. n. 18/2020 ha previsto, per tutti i contribuenti, la proroga dal 16 al 20 marzo dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
A tal riguardo, il nuovo “decreto liquidità” considera tempestivi anche i versamenti effettuati entro il 16 aprile 2020 che, conseguentemente, non saranno gravati di sanzioni e interessi.

Proroga della sospensione delle ritenute per agenti e professionisti

Il Decreto ha prorogato l’agevolazione prevista a favore di agenti e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019.

Per tali soggetti, le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della disposizione in esame, dovranno versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.
Inoltre, qualora abbiano adeguato i ricavi o i compensi agli ISA, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la determinazione del limite di 400.000 euro individuato dalla norma.

Note

1. Individuati dall’artico 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 e dall’articolo 61, comma 2, del D.L. 18/2020.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:

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