Covid19 - Sospensione versamenti da accertamenti esecutivi - Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare che fornisce chiarimenti sulla sospensione dei versamenti derivanti da accertamenti esecutivi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 5/E per fornire alcuni chiarimenti in merito alla proroga prevista dall'art. 68 del Decreto "Cura Italia" per quanto riguarda i versamenti derivanti da accertamenti esecutivi.

In particolare, il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla ricezione dell’atto) se:

  • effettuare il pagamento prestando acquiescenza all’atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni a 1/3 dell’irrogato e rinunciando all’impugnazione;
  • proporre ricorso in Commissione tributaria, versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

Decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa esecutivo e, dopo ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento, il carico viene affidato all’agente della riscossione.

L’articolo 83 del Decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/2020, ha chiarito che, oltre al termine per la notifica del ricorso, la norma comporta anche la sospensione:

  • del termine per il versamento degli importi dovuti per l’acquiescenza all’atto;
    oppure
  • in caso di impugnazione, del termine per il versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

Pertanto, per gli accertamenti esecutivi, per i quali, alla data della sospensione, non erano ancora scaduti i termini per adempiere al versamento o per proporre ricorso, valgono i termini di sospensione previsti dall'art. 83 del Decreto, vale a dire la proroga al 15 aprile 2020.

Vengono, invece, prorogati al 31 maggio 2020 solamente i versamenti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, per i quali sono decorsi i termini per l'effettuazione del ricorso o del versamento (60 gg) e che sono stati quindi affidati all'agente della riscossione che ha emesso l’avviso di pagamento che il contribuente ha scelto di versare in maniera rateale.

In tal caso, infatti, si applica l’art. 68 del Decreto che dispone, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, che sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di accertamento esecutivi.

Cosi ad esempio:
1) avviso di accertamento esecutivo notificato il 20 gennaio 2020 con invito ad adempiere o proporre ricorso entro il 20 marzo 2020 (60 gg dalla notifica), il termine viene prorogato al 15 aprile 2020 ai sensi dell'art. 83 del Decreto "Cura Italia";
2) avviso di accertamento esecutivo notificato il 20 gennaio 2019, per il quale il 19 marzo 2019 sono scaduti i termini per adempiere o proporre ricorso ed il carico è stato affidato all'agente della riscossione che a novembre 2019 ha emesso l'atto esecutivo che il contribuente ha scelto di rateizzare; in questo caso le rate in scadenza nel periodo di sospensione usufruiscono della proroga fino al 31 maggio 2020 prevista dall'art. 68 del Decreto "Cura Italia".

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