Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 3 aprile 2020 la legge che prevede il riconoscimento in favore dei lavoratori dipendenti di una somma a titolo di trattamento integrativo del reddito e di una detrazione dall'imposta lorda.

Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, è stato convertito in legge1 .

Tale normativa dispone:

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
Dal 1° luglio 2020 è prevista l’abrogazione della disciplina sul c.d. “bonus 80 euro”2 e l’introduzione, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, di una nuova misura denominata “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”.

La nuova misura è rivolta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati3 che posseggono:
a) il “requisito della capienza”, in base al quale l’IRPEF calcolata sul reddito di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione IRPEF spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro;
b) il “requisito reddituale”, in base al quale il reddito complessivo non può essere superiore a 28.000 euro annui.

Il reddito complessivo da considerare ai fini del trattamento integrativo deve essere assunto al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati per docenti e ricercatori4 e dei redditi agevolati previsti per i soggetti c.d. “impatriati”5 , ma, al netto del reddito dell’abitazione principale e sue pertinenze.

L’importo a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, è di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dal 2021.

Il trattamento integrativo deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica6 il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.

Se, in tale sede il trattamento si riveli non spettante, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta:

  • provvede al recupero del relativo importo, ricalcolando anche la misura della detrazione IRPEF;
  • nel caso il cui l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate7 di pari importo a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio o se inferiore in un'unica soluzione.

I sostituti d'imposta compensano il credito maturato8 per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Viene introdotta, in via temporanea per il periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020, un’ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati in favore di contribuenti con reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro.

Il reddito complessivo deve essere assunto al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati per docenti e ricercatori e dei redditi agevolati previsti per i soggetti c.d. “impatriati”, ma, al netto del reddito dell’abitazione principale e sue pertinenze.

La detrazione è pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro.
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

In particolare, la maggiore detrazione IRPEF è pari al valore massimo di 600 euro annui in caso di reddito complessivo pari a 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

I sostituti d’imposta riconoscono la detrazione ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Qualora in tale sede la detrazione si riveli non spettante, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, provvede al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari importo a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

Note

1. G.U. Serie Generale n. 90 del 4 aprile 2020, Testo Coordinato del Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3.
2. Di cui all’art. 13, co. 1-bis del TUIR.
3. Con esclusione di quelli indicati nell’articolo 49, comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Di cui all’art. 44, co. 1, del DL n. 78/2010.
5. Di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015.
6. Articolo 1, comma 3, del DL n. 3 del 5 febbraio 2020, modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21
7. Articolo 1, comma 3, del DL n. 3 del 5 febbraio 2020, modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21
8. Articolo 1, comma 4, del DL n. 3 del 5 febbraio 2020, modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it.

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