Con l'attuazione della nuova disciplina Energivori 2024, l’accesso alle agevolazioni tariffarie per le imprese a forte consumo di energia elettrica è subordinato, oltre ai requisiti CSEA e alla diagnosi energetica, al rispetto delle cosiddette green conditionalities.
Le imprese energivore devono infatti adottare una delle tre misure ambientali previste dalla normativa, scegliendo tra:
- l’attuazione di interventi di efficientamento energetico individuati dalla diagnosi (opzione a – controlli ENEA);
- la copertura di almeno il 30% dei consumi elettrici con energia da fonti che non emettono carbonio (opzione b – controlli GSE);
- l’investimento di almeno il 50% dell’agevolazione in progetti di riduzione delle emissioni di gas serra (opzione c – controlli ISPRA).
Per le imprese riconosciute come energivore, incluse negli elenchi CSEA, che in fase di compilazione della Dichiarazione 2026 hanno scelto di aderire alla green conditionality di cui alla lettera b) – “coprire almeno il 30% dei consumi con energia da fonti che non emettono carbonio” – è previsto, qualora non già effettuato nell’anno precedente, l’obbligo di registrazione all’Area Clienti GSE e di apertura del Conto Proprietà durante la finestra temporale dal 1° febbraio al 28 febbraio 2026.
Tale procedura è necessaria per la gestione delle modalità di copertura dei consumi da fonti prive di carbonio,
Ai sensi dell’articolo 5 del DM 256/2024, la copertura del 30% dei consumi può avvenire, anche in forma combinata, tramite:
- autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nelle sue prossimità;
- acquisto di energia elettrica mediante contratti a termine con produttori da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreement – PPA);
- acquisizione e annullamento di Garanzie di Origine.
Si specifica che nell'ambito dell'acquisizione delle GO è possibile acquistare esclusivamente Garanzie d'Origine provenienti da fonti rinnovabili elettriche.
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