Comunicazione sulla sostenibilità: adottata in via definitiva la direttiva con un ampliamento delle imprese soggette ad obbligo

Secondo la direttiva europea della Commissione UE, a partire dal 2024, tutte le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate dovranno rendicontare le informazioni di sostenibilità secondo nuovi criteri e contenuti. La direttiva è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16 dicembre 2022.

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Sommario

Cosa prevede?

La "Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)" introduce importanti novità in tema di rendicontazione della sostenibilità aziendale, nello specifico:

  • l’ampliamento dei soggetti interessati rispetto alla precedente normativa: dovranno redigere il report di sostenibilità tutte le grandi società(3) e tutte le società quotate sui mercati regolamentati dall'UE, tranne le microimprese(4) quotate . Sono incluse anche le società extra-UE che sono quotate sui mercati regolamentati dell'UE e le filiali UE di società non UE.
  • i contenuti della comunicazione sulla sostenibilità a 360°: l’informativa deve contenere una descrizione: 
    • del modello di business e della strategia aziendali che indichi la resilienza ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità, le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità, i piani dell’impresa che favoriscono la transizione ambientale; 
    • degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità e dei relativi progressi, gli interessi degli stakeholder; 
    • del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle tematiche ESG; dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità; 
    • delle informazioni sulle attività immateriali, compreso il capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale.
  • l’obbligo di collocazione dell’informativa nella relazione sulla gestione: la proposta elimina la possibilità per gli stati membri di consentire alle società di pubblicare le informazioni in una relazione separata. Ciò permette una pubblicazione simultanea di informazioni finanziarie e non, con lo scopo di poterle leggere e analizzare in maniera integrata;
  • il principio di doppia materialità: le imprese sono tenute a specificare sia come i fattori di sostenibilità influenzano lo sviluppo e la performance aziendali (prospettiva outside-inside), sia come l’attività dell’azienda impatta sulla società e sull’ambiente (prospettiva inside-out);
  • l’introduzione di standard di rendicontazione europei: gli standard sono in corso di elaborazione da parte dello "European Financial Reporting Advisory Group" (EFRAG), che proporrà standard differenti per le imprese di grandi dimensioni e PMI. Gli standard conterranno principi di informativa su fattori ambientali, sociali e di governance. Le informazioni ambientali verranno comunicate secondo i criteri previsti dalla Tassonomia Green. Lo standard previsto per le PMI quotate potrà essere adottato anche dalle PMI che vorranno rendicontare la sostenibilità in maniera volontaria. E' possibile consultare qui la bozza del primo set degli standard generali, al vaglio della Commissione europea. Nella seconda metà 2023, EFRAG pubblicherà la bozza di standard settoriali per il reporting di sostenibilità e degli standard ad hoc per le PMI;
  • il formato elettronico unico di comunicazione: la direttiva introduce l’obbligo di redigere il bilancio e la relazione sulla gestione in formato XHTML e di contrassegnare (tramite tag) le informazioni sulla sostenibilità. Tale sistema di “marcatura digitale” sarà strettamente connesso alla implementazione del “Punto di accesso unico europeo”.

Il via libera del Parlamento e del Consiglio europeo

La Direttiva sulla comunicazione della sostenibilità è stata adottata in via definitiva rispettivamente dal Parlamento europeo l'11 novembre 2022 e dal Consiglio europeo il 28 novembre 2022 e pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 dicembre 2022.

  • differenti fasi di applicazione:
    • 1º gennaio 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
    • 1º gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziari
    • 1º gennaio 2026 per le PMI quotate con una possibile esenzione dall'applicazione della Direttiva fino al 2028. 
  • obbligo di certificazione: l’informativa deve essere certificata da un revisore o da un certificatore indipendente accreditato.
  • estensione alle imprese non europee: l'obbligo di presentare una relazione sulla sostenibilità si applica a tutte le imprese che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'UE e che hanno almeno un'impresa figlia o una succursale nell'UE.

La normativa precedente

Secondo la "Non Financial Reporting Directive"(1) e relativa norma attuativa in Italia(2), i soggetti obbligati a fornire una rendicontazione sulla sostenibilità sono gli emittenti quotati, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

  1. un totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro;
  2. un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro.


Contatti

La invitiamo a richiedere on line un appuntamento  oppure a contattare l’Area Credito e Finanzafin@assolombarda.it, tel. 02.58370704, per: maggiori informazioni su questa notizia; un approfondimento sulle opportunità derivanti dalla finanza sostenibile; un accompagnamento sui servizi dedicati alla sostenibilità di Assolombarda Servizi, che integra i servizi di Assolombarda con una consulenza specializzata.

Note

(1) Direttiva 2014/95/UE.
(2) Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254
(3) Le grandi imprese sono quelle che, alla data di chiusura del bilancio, superano congiuntamente due dei seguenti tre criteri: attivo dello Stato patrimoniale>20 mln di euro; fatturato superiore a 40 mln di euro; numero medio di dipendenti durante l’anno finanziario>250.
(4) Le microimprese sono quelle che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro; ricavi netti delle vendite e prestazioni: 700.000 euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 10).

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