CSDDD: gli obblighi di due diligence e le modifiche dell'Omnibus I

Il 16 dicembre l'Omnibus I è stato approvato. Qui trovi tutte le informazioni sui cambiamenti apportati alla CSDDD e su come farti trovare pronto.

Sommario

Che cos'è la CSDDD

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), entrata ufficialmente in vigore il 25 luglio 2024, richiede alle imprese di svolgere attività per prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli impatti sui diritti umani e sull'ambiente che potrebbero generarsi nelle attività che svolgono e nelle catene del valore a cui partecipano. 

Il testo attualmente in vigore prevede anche l'applicazione di piani di transizione per ridurre le proprie emissioni climalteranti.

Il processo di due diligence dovrà seguire le seguenti fasi:

  1. Integrazione della due diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione;
  2. Identificazione e valutazione degli impatti negativi attuali e potenziali sui diritti umani e sull'ambiente;
  3. Prevenzione e mitigazione dei potenziali impatti negativi ed eliminazione (o riduzione al minimo dell'entità) degli impatti negativi effettivi;
  4. Istituzione e mantenimento di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo;
  5. Monitoraggio dell'efficacia della propria politica e delle misure di due diligence ogni 12 mesi; 
  6. Comunicazione delle proprie attività di due diligence pubblicando sul sito web una dichiarazione annuale.

Entro il 31 marzo 2027, la Commissione adotterà degli atti delegati relativi al contenuto e ai criteri per la rendicontazione.

Le attività di dovuta diligenza dovranno essere svolte nelle:

  • attività a monte, tra cui la progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la fabbricazione, il trasporto, lo stoccaggio e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio;
  • attività proprie, svolte direttamente dalla società o dalle società di un gruppo consolidato;
  • attività a valle, tra cui la distribuzione, il trasporto e lo stoccaggio del prodotto.

La direttiva richiede alle grandi aziende obbligate di fornire un sostegno alle PMI che sono loro partner commerciali, nel riuscire a garantire la conformità agli obblighi, fornendo o consentendo l'accesso alla formazione ed al miglioramento dei sistemi di gestione e fornendo un sostegno finanziario mirato e proporzionato (es. finanziamenti diretti, prestiti a basso tasso d'interesse, garanzie di approvvigionamento continuo o assistenza nell'ottenere finanziamenti).

L'ambito e i tempi di applicazione

I soggetti che rientrano nell'ambito dell'attuale direttiva sono le aziende europee ed extra-UE che superano le soglie sotto indicate per due esercizi finanziari consecutivi:

Gruppo 1: Aziende “di grandi dimensioni”

Aziende che hanno:

  • > 1.000 dipendenti
  • fatturato mondiale netto > 450 milioni di euro

Gruppo 2: Aziende capogruppo di gruppi “di grandi dimensioni”

Aziende che singolarmente non rientrano nelle soglie previste per il Gruppo 1, ma che sono la società madre di un gruppo che ha raggiunto la soglia finanziaria indicata per il Gruppo 1 su base consolidata nell'ultimo anno finanziario.

Gruppo 3: Aziende che hanno stipulato accordi di franchising/licenza

Aziende che hanno stipulato o sono società madre ultima di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell'UE in cambio di royalties con società terze indipendenti e:

  • le royalties sono > 22,5 milioni di euro
  • il fatturato netto risulta > 80 milioni di euro

 La CSDDD sarà applicata con un approccio graduale in base alla dimensione:

  • Dal 26 luglio 2027 (dall'esercizio che parte il 1o gennaio 2028 o successivamente) le aziende UE che hanno avuto > 5.000 dipendenti e generato un fatturato netto a livello mondiale > 1,5 miliardi di euro nell’ultimo esercizio precedente, e quelle extra UE che hanno generato un fatturato netto > 1,5 miliardi di euro;

  • Dal 26 luglio 2028 (dall'esercizio che parte il 1o gennaio 2029 o successivamente) le aziende UE che hanno avuto > 3.000 dipendenti e generato un fatturato netto a livello mondiale > 900 milioni di euro nell’ultimo esercizio precedente, e quelle extra UE che hanno generato un fatturato netto > 900 milioni di euro;

  • Dal 26 luglio 2029 (dall'esercizio che parte il 1o gennaio 2030 o successivamente) tutte le altre società in scope.

Le sanzioni e le attività di vigilanza

Le norme saranno applicate attraverso:

  • Supervisione amministrativa: ogni Paese dell’UE istituirà un’autorità di vigilanza per verificare che le imprese rispettino gli obblighi. Potranno avviare ispezioni e indagini e imporre sanzioni alle aziende inadempienti. 
  • Responsabilità civile: le persone colpite da un danno subito a causa di una violazione dei diritti umani o degli standard ambientali, così come i sindacati e le organizzazioni della società civile, potranno intentare un’azione legale entro cinque anni.

Cos'è e cosa prevede il Pacchetto Omnibus I?

Il 26 febbraio 2025 la Commissione Europea ha presentato il primo Pacchetto Omnibus per semplificare alcune normative dell’UE, tra cui la CSDDD.

Il primo intervento previsto dall’Omnibus I, c.d. “Stop the clock” è già stato approvato da Parlamento e Consiglio dell'UE ed entrato in vigore il 17 aprile 2025 con la Direttiva (UE) 2025/794recepita in Italia dalla legge legge n. 118 dell'8 agosto 2025.

Prevede il posticipo di due anni dell'entrata in vigore secondo questi due nuovi scaglioni:

  • Dal 26 luglio 2028 (dall'esercizio che parte il 1o gennaio 2029 o successivamente) le aziende UE che hanno avuto > 3.000 dipendenti e generato un fatturato netto a livello mondiale > 900 milioni di euro nell’ultimo esercizio precedente, e quelle extra UE che hanno generato un fatturato netto > 900 milioni di euro;

  • Dal 26 luglio 2029 (dall'esercizio che parte il 1o gennaio 2030 o successivamente) tutte le altre società in scope.

Dopo mesi di negoziati Commissione, Parlamento e Consiglio, martedì 16 dicembre è stato approvata una normativa che prevede ulteriori modifiche:

  • Revisione dell'ambito di applicazione: saranno obbligate solo le grandi società con un fatturato netto annuo di oltre 1,5 miliardi di EUR e più di 5.000 dipendenti (se hanno sede nell'UE) o con un fatturato netto annuo di oltre 1,5 miliardi di EUR nell'UE (se hanno sede al di fuori dell'Unione) 
  • Adozione di una due diligence più mirata e proporzionata: le società dovrebbero condurre un esercizio esplorativo, sulla base unicamente delle informazioni ragionevolmente disponibili, volto a individuare i settori generali delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle proprie catene di attività, di quelle dei loro partner commerciali in cui è probabile che si verifichino impatti negativi. Le società più grandi potranno chiedere informazioni ai partner commerciali con meno di 5.000 dipendenti solo se necessario per una valutazione approfondita
  • Piano di transizione climatica (art. 22): eliminato l'obbligo di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici
  • Sanzioni: posto un limite massimo uniforme di sanzioni pecuniarie pari al 3 % del fatturato netto a livello mondiale per le aziende inadempienti
  • Eliminato il regime di responsabilità armonizzato dell'UE 
  • Termine per il recepimentorinviato a luglio 2028, con applicazione delle misure da luglio 2029

A questo link è possibile leggere la sintesi dell'iter legislativo che ha seguito il Pacchetto Omnibus I nel corso dell'anno.

Una volta adottato formalmente anche dal Consiglio, l’aggiornamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e dovrà essere recepito dagli Stati membri.

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