Forniture di energia elettrica e gas: preavviso di recesso ridotto a 3 settimane

Dal 1 gennaio 2017, la richiesta di recesso dovrà essere trasmessa entro il 10 del mese precedente al cambio fornitore.

Con la Delibera 302/2016/R/COM del 9 giugno 2016, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha ridotto a 3 settimane le tempistiche per cambiare fornitore di energia. Il provvedimento facilita e rende più veloci i meccanismi di cambio fornitore per i clienti che si approvvigionano nel libero mercato.

Le nuove regole si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2017 alle imprese e ai clienti domestici:

  • allacciati in bassa tensione (BT), per quanto riguarda le forniture di energia elettrica;
  • che hanno un consumo annuo di gas inferiore ai 200.000 mc.

In caso di cambio del fornitore, il cliente finale dovrà rilasciare al nuovo fornitore un’apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto con il fornitore uscente. L’operazione sarà quindi gestita interamente nell’ambito della modulistica connessa con la stipula del nuovo contratto di fornitura. Sarà, poi, il nuovo fornitore a dover trasmettere la comunicazione del recesso al fornitore uscente entro il 10 del mese precedente all’avvio della nuova fornitura.

Nel caso in cui, invece, il cliente dia disdetta del contratto per cessare la fornitura e non per cambiare venditore, il termine di preavviso per esercitare il diritto di recesso non potrà essere superiore a 1 mese.

Il recesso/disdetta esercitati nel rispetto delle nuove regole non potrà essere sottoposto a penali né a spese di chiusura della fornitura.

Contatti:

Per maggiori informazioni contattare il Desk Energia al numero 02 58370.431, oppure all'indirizzo email .

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