Per espressa previsione normativa le start-up innovative sono escluse dalla liquidazione giudiziale (già fallimento) e accedono alla procedura di composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento1, quando si trovano in stato di crisi2 o di insolvenza3 ed in particolare al concordato minore o alla liquidazione controllata.
Possono rivolgersi all’OCC le start up innovative esistenti nel 2020, per i sei anni4 dalla data di costituzione e fino alla data di:
- deposito della domanda di accesso al concordato minore5 o
- apertura di una procedura di liquidazione controllata6
L’avvio della procedura consiste dunque nel deposito dell’apposita istanza a un organismo di composizione della crisi. Diversi sono gli OCC costituiti anche presso gli albi professionali e presso la camera arbitrale della CCIAA di Milano. Per ogni OCC sono indicati regolamento e costi.
L'OCC ha il compito di ricevere le domande di avvio del procedimento, verificare il rispetto dei requisiti e nominare il professionista che esamina la documentazione e assiste il debitore.
OCC entro 7 giorni dalla nomina avvisa l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, che entro 15 giorni comunicano il debito tributario accertato ed eventuali accertamenti pendenti.