Principi della riforma
Il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 che reca codice della crisi di impresa e dell’insolvenza attua la legge 19 ottobre 2017 n. 1551.
La Legge ha delegato il Governo ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riformare:
- le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare)
- la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
- il sistema dei privilegi e delle garanzie.
L'esigenza di una riforma organica della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali è ricondotta a una serie di fattori tra i quali emerge il continuo intervento del legislatore con modifiche normative. Tale circostanza ha generato una disorganicità tra il testo sopravvissuto del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, e le disposizioni novellate, scritte in un contesto economico, sociale e politico del tutto diverso.
Inoltre le modifiche sono state apportate con interventi di natura emergenziale e con modifiche alle disposizioni di tipo “chirurgico”, spesso su norme già oggetto di precedenti interventi con le conseguenti difficoltà applicative e l’emersione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati intervenuti in un arco temporale che ha registrato un incremento del numero di procedure concorsuali in considerazione anche dello sfavorevole ciclo economico.
Si elencano i principi generali individuati dalla legge delega e ai quali il legislatore delegato si é attenuto:
- sostituire il termine fallimento con l'espressione liquidazione giudiziale;
- introdurre una definizione dello stato di crisi, accanto a quello di insolvenza ed individuarla come una probabilità di futura insolvenza, sulla scorta anche delle elaborazioni sviluppate dalle scienze aziendali;
- adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, che sia caratterizzato da particolare celerità;
- assoggettare ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore che eserciti attività commerciale, agricola o artigianale, escludendo i soli enti pubblici;
- ai fini della competenza territoriale, recepire la nozione definita dall'ordinamento dell'Unione europea di centro degli interessi principale del debitore;
- dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore;
- uniformare e semplificare la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalla materia concorsuale;
- prevedere che la notificazione nei confronti del debitore degli atti delle procedure concorsuali e dell'atto che avvia l’accertamento dello stato di crisi avvenga all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore;
- ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali;
- riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi;
- istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, indicandone i requisiti di iscrizione;
- armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.
La legge delega è entrata in vigore il 15 novembre 2017. La delega è scaduta lo scorso 15 novembre 2018, tuttavia è stata applicata la proroga, prevista dall’ordinamento, di 60 giorni del termine, applicabile quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari, di 30 giorni, scade successivamente.