Domicilio digitale da comunicare entro il 1° ottobre 2020 per le imprese e professionisti

Novità e sanzioni.

Al fine di favorire la semplificazione delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, nel rispetto della disciplina europea e del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005), l'art. 37 del DL 76/2020 (DL “Semplificazioni”) introduce l’obbligo per le imprese (in forma societaria e in forma individuale) e per i professionisti di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese o all’albo o elenco di appartenenza, introducendo sanzioni per il caso di inadempimento.

Il domicilio digitale altro non è che un indirizzo di posta elettronica certificata, come definito dall’art. 1 comma 1 lett. n-ter) del D. Lgs. 82/2005 (“indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”).

Con particolare riferimento alle imprese: le imprese che ancora non vi abbiano provveduto, sono tenute a comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.
L'iscrizione dell'indirizzo del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
In caso di mancata indicazione del domicilio digitale, le imprese in forma societaria incorreranno nella sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata (da 206,00 euro a 2.064,00 euro), mentre quelle in forma individuale nella sanzione ex art. 2194 c.c. triplicata (da 30,00 euro a 1.548,00 euro).
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale.
Laddove l'ufficio del registro delle imprese riceva una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c, sospende la domanda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese chiede all'impresa di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni e, decorso tale termine senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese e avvia contestualmente la procedura sanzionatoria, con assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.
Il domicilio assegnato d'ufficio sarà reso disponibile dal gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio e attestato presso il Cassetto digitale dell'imprenditore, al fine di ricevere comunicazioni e notifiche.

Con particolare riferimento ai professionisti iscritti in albi ed elenchi: essi sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale. Allo stesso obbligo sono soggetti i revisori legali e le società di revisione.
Il DL 76/2020 introduce un sistema sanzionatorio, prevedendo che l’Ordine o il Collegio a cui è iscritto il professionista (che non abbia già comunicato il proprio domicilio digitale) sia tenuto a inviare allo stesso una diffida ad adempiere entro 30 giorni; in caso di mancata ottemperanza, il Collegio o Ordine commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio.

La nuova norma non indica il termine entro cui effettuare la comunicazione, che dipende, sostanzialmente, dal momento in cui il singolo Ordine o Collegio invierà la diffida ad adempiere. In quel momento, il rischio di sospensione diventa attuale e, se il domicilio digitale non è comunicato nei successivi 30 giorni, il Collegio o l’Ordine disporrà la sospensione dall’Albo o elenco. La sospensione, in ogni caso, viene meno dal momento in cui l’iscritto comunica all’Ordine il proprio domicilio digitale.

Inoltre, gli Ordini e i Collegi sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale e l’omessa pubblicazione di detto elenco è motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente. Di conseguenza, dovrebbe essere interesse dell’Ordine ottenere i dati relativi al domicilio digitale dei propri iscritti (e inviare la diffida in caso di dato mancante).

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e-mail: fisc@assolombarda.it, sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.

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