Anticipazione - Comunicazione sulla sostenibilità: nuove regole e ampliamento delle imprese soggette ad obbligo
Secondo la proposta di Direttiva europea della Commissione UE, a partire dal 2024, tutte le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate dovranno rendicontare le informazioni di sostenibilità secondo nuovi criteri e contenuti. Il Consiglio e il Parlamento UE hanno adottato la propria posizione, dando il via alla fase negoziale.
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Sommario
- Chi è obbligato a redigere la rendicontazione sulla sostenibilità?
- Cosa cambierà?
- Prossimi passi e tempistiche
- La posizione del Consiglio e del Parlamento europeo
- Contatti
- Note
Chi è obbligato a redigere la rendicontazione sulla sostenibilità?
Ad oggi, secondo la "Non Financial Reporting Directive"(1) e relativa norma attuativa in Italia(2), i soggetti obbligati a fornire una rendicontazione sulla sostenibilità sono gli emittenti quotati, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
- un totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro;
- un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro.
Cosa cambierà?
La proposta di "Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)" introdurrà importanti novità in tema di rendicontazione della sostenibilità aziendale, nello specifico:
- l’ampliamento dei soggetti interessati: dovranno redigere il report di sostenibilità tutte le grandi società(3) e tutte le società quotate sui mercati regolamentati dall'UE, tranne le microimprese(4) quotate . Sono incluse anche le società extra-UE che sono quotate sui mercati regolamentati dell'UE e le filiali UE di società non UE.
- i contenuti della comunicazione sulla sostenibilità a 360°: l’informativa deve contenere una descrizione:
- del modello di business e della strategia aziendali che indichi la resilienza ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità, le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità, i piani dell’impresa che favoriscono la transizione ambientale;
- degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità e dei relativi progressi, gli interessi degli stakeholder;
- del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle tematiche ESG; dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità;
- delle informazioni sulle attività immateriali, compreso il capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale.
- l’obbligo di collocazione dell’informativa nella relazione sulla gestione: la proposta elimina la possibilità per gli stati membri di consentire alle società di pubblicare le informazioni in una relazione separata. Ciò permette una pubblicazione simultanea di informazioni finanziarie e non, con lo scopo di poterle leggere e analizzare in maniera integrata;
- il principio di doppia materialità: le imprese sono tenute a specificare sia come i fattori di sostenibilità influenzano lo sviluppo e la performance aziendali (prospettiva inside-out), sia come l’attività dell’azienda impatta sulla società e sull’ambiente (prospettiva outside-inside);
- l’introduzione di standard di rendicontazione europei: gli standard saranno sviluppati e proposti dallo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), che elaborerà standard differenti per le imprese di grandi dimensioni e PMI. Gli standard conterranno principi di informativa su fattori ambientali, sociali e di governance. Le informazioni ambientali verranno comunicate secondo i criteri previsti dalla Tassonomia Green. Lo standard previsto per le PMI quotate potrà essere adottato anche dalle PMI che vorranno rendicontare la sostenibilità in maniera volontaria.
- il formato elettronico unico di comunicazione: la direttiva propone l’obbligo di redigere il bilancio e la relazione sulla gestione in formato XHTML e di contrassegnare (tramite tag) le informazioni sulla sostenibilità. Tale sistema di “marcatura digitale” sarà strettamente connesso alla implementazione del “Punto di accesso unico europeo”.
Prossimi passi e tempistiche
Gli step successivi e le relative tempistiche proposte dalla Commissione UE sono:
- prima metà 2022: approvazione del Parlamento europeo e degli Stati Membri;
- seconda metà 2022: pubblicazione da parte di EFRAG della bozza di standard generali per il reporting di sostenibilità;
- seconda metà 2023: pubblicazione da parte di EFRAG della bozza di standard settoriali per il reporting di sostenibilità e degli standard ad hoc per le PMI;
- 2024: prima pubblicazione da parte delle grandi imprese dei report di sostenibilità compliant con i nuovi standard e riferiti all’esercizio 2023;
- 2026: prima pubblicazione da parte delle PMI quotate dei report di sostenibilità.
La posizione del Consiglio e del Parlamento europeo
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato, rispettivamente il 24 febbraio e il 15 marzo, le proprie posizioni in merito alla CSRD, che vanno a recepire alcune delle istanze avanzate da Assolombarda e Confindustria, tramite le diverse consultazioni pubbliche europee. Nello specifico, l'orientamento dei due enti legislativi europei sottolinea la necessità di tempistiche più lunghe per il recepimento e l'implementazione della nuova normativa e di semplificazione delle informazioni che dovranno fornire le PMI, sia per obbligo sia volontariamente.
Nello specifico, i principali punti di modifica alla proposta della Commissione riguardano:
- ambito di applicazione: secondo il Parlamento l'obbligo deve riguardare esclusivamente le grandi imprese, con la riserva di valutare l'estensione alle PMI a seguito di opportuna relazione dell'attuazione della normativa entro il 31 dicembre 2026; il Consiglio, invece, condivide l'estensione anche alle PMI quotate, ma rafforza la previsione che le stesse possano adottare standard di rendicontazione semplificati, limitando esplicitamente le informazioni che dovranno fornire.
- tempistiche:
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Contatti
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Note
(1) Direttiva 2014/95/UE.
(2) Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254
(3) Le grandi imprese sono quelle che, alla data di chiusura del bilancio, superano congiuntamente due dei seguenti tre criteri: attivo dello Stato patrimoniale>20 mln di euro; fatturato superiore a 40 mln di euro; numero medio di dipendenti durante l’anno finanziario>250.
(4) Le microimprese sono quelle che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro; ricavi netti delle vendite e prestazioni: 700.000 euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 10).
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