Terre e rocce da scavo - Circolare Ministero dell'Ambiente sui Riporti

Pubblicati i chiarimenti interpretativi ministeriali alla luce dell'emanazione del recente DPR 13 giugno 2017, n.120.

Assolombarda segnala che, in riferimento alla disciplina delle matrici materiali di riporto e all'utilizzo degli stessi, il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto opportuno indirizzare a Regioni e Provincie dei chiarimenti interpretativi alla luce dell'emanazione del recente DPR 13 giugno 2017, n.120, recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

Tali chiarimenti erano attesi per fornire certezza tra gli operatori coinvolti circa la necessità di non dover provvedere necessariamente allo scavo e asporto dei materiali di riporto contaminati, con evidenti aggravi in termini ambientali ed economici.

In dettaglio, la Circolare in oggetto (RIN.REGISTRO UFFICIALE.2017.0015786) esamina il quadro normativo di riferimento e afferma che:
a) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto nei limiti di cui all’articolo 4, comma 3, del DPR n. 120/2017, che risultino conformi al test di cessione e non risultino contaminate, possono essere gestite come sottoprodotti;
b) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 possono essere riutilizzate in sito in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 del DPR n. 120/2017;
c) le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, in relazione ai successivi interventi normativi rappresentati dall’articolo 34, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 133 del 2014 e dall’articolo 26 del DPR n. 120/2017 sono fonti di contaminazione.

In particolare, nell'ultima casistica presa in considerazione, le matrici materiali di riporto devono alternativamente e non cumulativamente essere gestite in tre diversi modi:

1) rimosse;
2) sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute;
3) rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti. 

La Circolare conclude che, in estrema sintesi, nel caso le matrici materiali di riporto rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere contaminate, è sempre consentito il riutilizzo in situ.
Nel caso in cui nelle matrici materiali di riporto sia presente una fonte di contaminazione è necessario procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell’intera matrice materiale di riporto prima di poter riutilizzare in situ il materiale di riporto stesso. 

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