IPPC - Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Terza circolare del MATTM del 14.11.2016 con cui sono stati forniti ulteriori criteri per l'applicazione della disciplina IPPC.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato una circolare sui criteri e modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lg.s 4 marzo 2014, n. 46.

La circolare aggiorna i criteri previsti nella circolare ministeriale del 13 luglio 2004 per la determinazione della capacità produttiva dell'installazione, in sintesi rivede i seguenti punti:

1. Individuazione della capacità produttiva dell'installazione

Il campo di applicazione della disciplina IPPC è determinato attraverso soglie indicate, espresse generalmente in termini di capacità produttiva, ossia la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.
In caso di superamento della soglia, o di mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione, decadono le condizioni per considerare significativo il limite legale alla capacità produttiva e pertanto l'esercizio in assenza di AIA - ove il fatto non costituisca più grave reato - può determinare l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/20006.
La capacità massima dipende da caratteristiche tecnico-gestionali degli impianti ed in casi semplici corrisponde ai "dati di targa" dell'impianto. In presenza di fattispecie complesse, la lettura dei suddetti dati non è immediatamente significativa e pertanto è necessario considerare delle specifiche assunzioni previste nella circolare ministeriale.

2. Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla PArte Seconda del D.Lgs. 152/2006

La circolare chiarisce le definizioni riguardanti: arrostimento; capacità di colata continua; vasche di trattamento; produzioni chimiche; accumulo temporaneo1; cartone ondulato.

3. Parti di installazione gestite separatamente

E' possibile che diverse parti dell'installazione siano gestite da diversi gestori. In tali casi è essenziale che i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria siano comunque applicati per ciascuna di tali parti, garantendo efficaci procedure di partecipazione del pubblico, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili individuate con riferimento alle prestazioni dell'intera installazione, la possibilità di disporre riesame, etc..

4. Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività

Alla cessazione definitiva delle attività di una installazione soggetta ad AIA, può essere necessario attuare una serie di azioni, regolamentate da diversi disposti normativi. Al fine di chiarire come tali diverse azioni si rapportano tra loro, la circolare ministeriale identifica le stesse in: pulizia; protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti; ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento (azioni pertinenti solo nel caso di installazioni soggette alla presentazione della relazione di riferimento); dismissione delle infrastrutture; bonifica del sottosuolo e delle acque sotterranee.

5. Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento

La norma non prevede espressamente verifiche sulle dichiarazioni dei gestori volte ad escludere le installazioni degli obblighi di presentazione della relazione di riferimento, ma tali verifiche risultano comunque opportune. 
In proposito le azioni di verifica in sito di quanto argomentato a sostegno di tale dichiarazione, potranno essere effettuate dall'ente di controllo (di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006), nell'ambito degli ordinari controlli dell'AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione.

6. Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore

In attuazione dell'AIA il gestore è tenuto ad effettuare controlli sulla installazione, comunicandone gli esiti. Gli esiti dell'autocontrollo potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere fraintesi, e pertanto senza una verifica tecnica non costituiscono di per sé automatica evidenza della violazione.
Pertanto anche in tali casi, l'individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell'AIA e la proposizione delle misure da adottare è compito degli enti di controllo, previa valutazione delle comunicazioni del gestore. 

7. Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT

Si segnala che se l'AIA è stata già aggiornata dopo la pubblicazione delle pertinenti Conclusioni sulle BAT con un provvedimento che le cita espressamente e le tiene effettivamente in conto, l'avvio di un nuovo specifico riesame appare un inutile aggravio dell'azione amministrativa e va pertanto evitato.

8. Attività di produzione di farine per mangimi

L'utilizzo di scarti animali di lavorazione dell'industria alimentare per produrre mangimi può configurarsi a tutti gli effetti gestione di sottoprodotto e pertanto la più corretta classificazione del processo fa riferimento alla categoria 6.4 - fabbricazione di mangimi e non alla categoria 6.5 - recupero di residui animali (che ha diverse soglie).

9. Obblighi vari (limiti "tabellari", tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione albi, ...) per gli impianti dotati di AIA

Si ricorda che l'AIA non sostituisce tutti gli obblighi ambientali recati dalla norma, ma solo alcuni di quelli autorizzativi, attraverso la sostituzione delle autorizzazioni all'esercizio elencate in un apposito allegato del testo unico ambientale.
Restano, pertanto, in ogni caso fermi gli obblighi sia tecnici, sia amministrativi individuati dalla norma e rivolti direttamente ai gestori. Se viceversa tali obblighi sono espressamente e puntualmente riproposti nell'articolato del provvedimento AIA, essi vanno intesi come vere e proprie prescrizioni AIA, e vanno conseguentemente gestiti, controllati e sanzionati.
A riguardo un caso particolare è costituito dalle aziende AIA che effettuano un'attività di trattamento rifiuti che può usufruire del regime semplificato ex art. 216 del D.LGs. 152/2006. In tal caso, ad AIA rilasciata e aggiornata, le attività sono oggetto di autorizzazione esplicita, e non più di "regime semplificato", e non sono pertanto soggette al pagamento dell'iscrizione di registro e alla prestazione della garanzia finanziaria previsti per il regime semplificato.

10. Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione

Le attività di sperimentazione sono richiamate in due punti distinti della parte seconda del D.Lg.s 152/2006 e pertanto la circolare chiarisce alcune differenze casistiche.

 

Note

1. Deve intendersi escluso dalla categoria IPPC 5.5 qualunque "accumulo temporaneo" effettuato presso il produttore del rifiuto prima della raccolta, sia esso classificabile, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, come stoccaggio preliminare, come messa in riserva o come deposito temporaneo. Nel caso di altri "accumuli temporanei", ove si rilevi una criticità nell'assicurare e accertare la destinazione finale dei rifiuti, e quindi nell'escludere che il deposito avviene "prima delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6", considerato il significativo potenziale impatto di un deposito di 50 Mg di rifiuti pericolosi, l'installazione dovrà dotarsi di AIA.

 

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