Collegato ambientale - Disposizioni a favore della green economy

Pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza segnala che il 18 gennaio è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015 n. 221.

La legge, in vigore dal 2 febbraio, contiene numerose disposizioni a carattere ambientale (e non solo) di interesse per le imprese, tra cui segnaliamo:

  • Valutazione di impatto ambientale e sanitario (artt. 8-9)
    L'articolo 8 contiene disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nonché l'immersione in mare di materiali di scavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Per queste tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), si prevede che le autorizzazioni ambientali siano rilasciate direttamente dalla stessa autorità competente in materia di VIA. Per gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare viene previsto che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.

    L'articolo 9 prevede la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale.
  • Sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS – art. 10)
    L'articolo 10 modifica il D.Lgs. 30/2013 (recepimento della disciplina relativa al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra EU-ETS) include nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica. Gli aiuti in questione sono destinati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001.
  • Acquisti verdi, certificazioni e Criteri Ambientali Minimi (CAM) (artt. 16,17,18,21,23)
    L'articolo 16 riduce le garanzie previste a corredo dell'offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel). Lo stesso articolo integra inoltre, i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell'intero ciclo di vita di opere, beni e servizi e la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda.

    L'articolo 17 prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS, Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano elementi preferenziali richiesti nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

    L'articolo 18 disciplina l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).

    L'articolo 21 prevede l'istituzione di uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale di prodotti "Made Green in Italy" al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.

    L'articolo 23 contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. A tale fine si prevede la stipula di appositi accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati e l'individuazione di principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l'acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.
  • Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori (art. 41, 43)
    L'articolo 41 detta disposizioni per una corretta gestione del "fine vita" dei pannelli fotovoltaici per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.

    L'articolo 43 contiene disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori. Tra le varie disposizioni contenute si segnalano quelle volte a disciplinare la riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri connessi all'attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori. Viene altresì stabilito che nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito. Viene inoltre chiarito - riguardo all'obbligo per i sistemi individuali e collettivi - di dimostrare che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale) alla certificazione EMAS o ad altro sistema di gestione della qualità. Viene precisato all'interno del Codice dell'ambiente che, in merito ai rifiuti di pile a accumulatori, si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008.

  • Smaltimento in discarica (art. 46)
    L'articolo 46 dispone l'abrogazione dell'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.
  • Gestione dei rifiuti (att. 49, 60, 69)
    L'articolo 49 interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006, al fine di consentirne l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione, nonché di prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.

    L'articolo 69 riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, barbieri, parrucchieri, agopuntori, ecc.), estendendone l'applicazione anche alle imprese agricole. 
    Una disposizione inerente il settore dei rifiuti è altresì contenuta nel comma 3 dell'art. 60 e riguarda la tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi, che possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.
  • Bonifiche e danno ambientale (art. 31, 56, 78)
    Il nuovo articolo 306-bis all'interno del D.Lgs. 152/2006, detta nuove regole per la determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti contaminati di interesse nazionale (SIN). Le regole prevedono che i soggetti nei cui confronti il Ministero dell'Ambiente ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di SIN o ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, possono formulare una proposta transattiva che deve rispettare i criteri dettati dalla norma. Viene inoltre abrogata la disciplina attualmente vigente in materia di "transazioni globali" per la bonifica dei SIN, che transitoriamente continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali - alla data del 2 febbraio 2016 - sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni.  

    L'articolo 56 istituisce un credito d'imposta (50% delle spese sostenute) per i soggetti titolari di reddito di impresa che nel 2016 effettueranno interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate in Italia. Il citato credito di imposta, non spetta per investimenti inferiori a 20.000 euro.

    L'articolo 78 modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione e dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 5-bis della legge 84/1994).
  • Materiali da scavo e di estrazione (art. 28, 53)
    L'articolo 28 interviene sul regolamento n. 161/2012 - disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo - al fine di sopprimere nella definizione di "materiali da scavo" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).

    L'articolo 53 stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

 

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