Nuova Legge Regionale per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente (c.d. Piano Casa 2)

Interventi straordinari ammessi anche sugli edifici produttivi e ricettivi.

È entrata in vigore il 17 marzo la Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2012, “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”.

La legge regionale disciplina alcune azioni straordinarie e a tempo, finalizzate alla riqualificazione delle aree urbane e alla valorizzazione degli edifici esistenti, in attuazione alle disposizioni del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo).
La legge regionale in alcune parti riprende e aggiorna iniziative già previste nella L.R. n. 13/2009 (c.d. Piano Casa), prevedendo - questa volta – specifici interventi per gli edifici produttivi e ricettivi.

Oltre agli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia con incrementi volumetrici espressamente finalizzati all’edilizia residenziale sociale (art. 6) e a regole più flessibili per recuperare i sottotetti a fini abitativi (art. 9), sono infatti previste misure di supporto alle attività economiche.

Di seguito sono indicati gli interventi straordinari di maggior interesse per le attività produttive, possibili fino al 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 per l’edilizia residenziale sociale.


Disposizioni straordinarie dirette


Interventi straordinari che possono essere applicati subito negli ambiti già individuati dai Comuni per l’applicazione della L.R. n. 13/2009 (i Comuni possono eventualmente rivedere gli ambiti ma solo in senso ampliativo):

  • recupero edilizio e funzionale degli edifici ultimati alla data del 18 luglio 2009 non ubicati in zone destinate ad attività produttive ma utilizzabili anche per attività economiche, con possibile bonus volumetrico del 5% a fronte di una documentabile migliore performance energetica (art. 3);
  • interventi di sostituzione edilizia (anche comportanti demolizione e ricostruzione), con incrementi volumetrici anche legati agli interventi energetici, di edifici residenziali e produttivi esistenti (art. 5).

 

Disposizioni straordinarie indirette


Norme applicabili solo a seguito di apposita determinazione da parte dei Comuni consentono invece:

  • ampliamento del 10% della superficie lorda di pavimento (slp), fino ad un massimo di 500 mq, di edifici industriali e artigianali ultimati alla data del 18 luglio 2009, finalizzato all’inserimento di nuovi addetti e vincolato per almeno 5 anni (art. 4);
  • ampliamento di alberghi fino a un massimo di 200 mq e purché non vengano superati l’indice fondiario e il rapporto di copertura in misura superiore al 50% e l’altezza di oltre 4 m (art. 4);
  • trasformazione di edifici terziario-direzionali, esistenti alla data del 31 marzo 2005 e inutilizzati, per finalità residenziali, con quota minima del 20% da destinare ad edilizia residenziale sociale nei comuni a fabbisogno acuto, critico o elevato individuati dalla Regione (art. 4).


I Comuni hanno tempo fino al 30 settembre 2012 per rendere applicabili tali norme.


La legge approvata, inoltre, introduce all’interno della L.R. n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio) nuove disposizioni a regime. Di seguito si segnalano quelle di maggior interesse per le attività produttive.


Modiche alla L.R. n. 12/2005

  • una nuova disciplina per incentivare il recupero delle aree non residenziali dismesse solo per i comuni dotati di PGT: possibilità di invitare la proprietà dell’area a presentare, entro un termine che varia dai 4 ai 12 mesi, una proposta di riutilizzo dell’area in attuazione delle previsioni del PGT, con la possibilità di incrementare fino al 20% le capacità edificatorie ammesse (art. 7); 
  • norme per incentivare la conversione di coperture in cemento amianto: bonus volumetrici per gli edifici produttivi pari al 10% della superficie di copertura in cemento amianto rimossa entro il limite massimo di 500 mq, utilizzabili anche per funzioni terziarie, eventuali riduzioni fino al 50% del contributo di costruzione (decise dai comuni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge), modifica della pendenza delle falde anche in deroga ai limiti di edificabilità e di altezza massima (art. 11);
  • recepimento della nuova procedura per il rilascio del permesso di costruire, incentrata sul silenzio-assenso (art. 15);
  • nei Comuni oltre i 15 mila abitanti, adozione e approvazione dei piani attuativi e loro varianti conformi alle previsioni del PGT demandate alla Giunta (art. 16).

 

 

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