La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nei lavori in appalto è un tema delicato, al quale Assolombarda dedica un approfondimento.
Questo focus non riguarda i "cantieri edili" (disciplinati dal Titolo IV) ma gli "appalti di servizi endo-aziendali" (disciplinati dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008).
Di quali contratti parliamo?
Il Testo unico fa riferimento a:
- Appalto (es. manutenzioni, pulizie ecc.);
- Subappalto (che deve essere autorizzato preventivamente dal committente);
- Contratto d'opera (stipulato con lavoratore autonomo)
- Contratto di somministrazione (non somministrazione di lavoro ma fornitura periodica o continuativa di "cose", art. 1559 Cod. Civ.).
La norma si applica solo in caso di "affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo".
Quali obblighi sorgono?
Il datore di lavoro committente deve:
- Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, chiedendo:
- Il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- L'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (per svolgere in sicurezza i lavori);
- Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- Promuovere la cooperazione e il coordinamento, fra tutti i datori di lavoro coinvolti.
E il DUVRI?
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un "unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze".
Questa valutazione non riguarda i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e il DUVRI non si applica, ad esempio, ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ecc.
Per la Cassazione "Il rischio interferenziale ha origine in conseguenza del solo fatto che sono coinvolti nella procedura di lavoro «plessi organizzativi diversi»" (Cass. n. 8297/2025).
Ci sono altri aspetti da considerare?
Assolombarda può aiutare a meglio inquadrare anche altri punti, ad esempio:
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Se il datore di lavoro che "ospita i lavori" non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il cd. "DUVRI standard"; il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il DUVRI standard;
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Il datore di lavoro committente "risponde in solido con l'appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL" (questo non vale "per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici");
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Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati a pena di nullità "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni";
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Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; deve essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;
- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.