Salute e sicurezza negli appalti di servizi

Focus sull'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nei lavori in appalto è un tema delicato, al quale Assolombarda dedica un approfondimento.

Questo focus non riguarda i "cantieri edili" (disciplinati dal Titolo IV) ma gli "appalti di servizi endo-aziendali" (disciplinati dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008).

Di quali contratti parliamo?

Il Testo unico fa riferimento a:

  • Appalto (es. manutenzioni, pulizie ecc.);
  • Subappalto (che deve essere autorizzato preventivamente dal committente);
  • Contratto d'opera (stipulato con lavoratore autonomo)
  • Contratto di somministrazione (non somministrazione di lavoro ma fornitura periodica o continuativa di "cose", art. 1559 Cod. Civ.).

La norma si applica solo in caso di "affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo".

Quali obblighi sorgono?

Il datore di lavoro committente deve:

  • Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, chiedendo:
    • Il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    • L'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (per svolgere in sicurezza i lavori);
  • Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • Promuovere la cooperazione e il coordinamento, fra tutti i datori di lavoro coinvolti.

E il DUVRI?

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un "unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze".

Questa valutazione non riguarda i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e il DUVRI non si applica, ad esempio, ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ecc. 

Per la Cassazione "Il rischio interferenziale ha origine  in conseguenza del solo fatto che sono coinvolti nella procedura di lavoro «plessi organizzativi diversi»" (Cass. n. 8297/2025).

Ci sono altri aspetti da considerare?

Assolombarda può aiutare a meglio inquadrare anche altri punti, ad esempio:

  • Se il datore di lavoro che "ospita i lavori" non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il cd. "DUVRI standard"; il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il DUVRI standard;
  • Il datore di lavoro committente "risponde in solido con l'appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL" (questo non vale "per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici");
  • Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati a pena di nullità "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni";
  • Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; deve essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;
  • Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

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