DPCM 10 aprile 2020: prorogate fino al 3 maggio le misure di contenimento del contagio epidemiologico

Sarà in vigore dal 14 aprile il DPCM che proroga fino al 3 maggio le misure di contenimento del contagio epidemiologico e regola lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il DPCM riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

Il provvedimento del 10 aprile 2020 prevede (art. 2) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 contenente l’elenco dei codici ATECO, al quale sono state apportate alcune limitate aggiunte rispetto al precedente.

Il DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi: le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché le filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, servizi essenziali e l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico.

Per le attività che hanno già provveduto, come previsto dalle disposizioni emanate finora, non è necessario reiterare la comunicazione al Prefetto.

Inoltre sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Non è richiesta la comunicazione al Prefetto se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Qualora, come previsto da comma 1 art.2, i Codici ATECO venissero modificati con un Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, le imprese avranno un termine di 3 giorni dall'adozione del decreto di modifica per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Inoltre, per le attività sospese - ferma restando la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile - è consentito, previa comunicazione al Prefetto:

  • l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
  • la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

Infine il DPCM stabilisce la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest’ultimo.

Per l’individuazione delle attività consentite, si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Leggi il testo integrale del DPCM >

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