Trasporto merci: obbligo installazione tachigrafo

Circolare MIT sull'obbligo di installazione e utilizzo dal 1° luglio 2026 del tachigrafo sui veicoli di peso superiore a 2,5 ton impiegati nei trasporti internazionali o di cabotaggio

Con circolare n. 0009674 del 16 aprile 2026 il Ministero dei Trasporti ha fornito le prime indicazioni operative in vista dell’entrata in vigore dal 1° luglio 2026 dei nuovi obblighi introdotti dal Pacchetto mobilità UE per l’utilizzo del tachigrafo per alcune categorie di veicoli leggeri. Le nuove disposizioni modificano ed estendono l’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006 e del Regolamento (UE) 165/2014. A partire dal 1° luglio 2026 i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t che effettuano trasporti internazionali o di cabotaggio devono essere obbligatoriamente equipaggiati con il tachigrafo digitale di seconda generazione. I conducenti di tali veicoli saranno quindi soggetti agli obblighi in materia di tempi di guida, pause e riposi. In particolare, ricadono nell’estensione:
• i trasporti internazionali di merci per conto terzi;
• le operazioni di cabotaggio;
• i trasporti internazionali in conto proprio, qualora la guida costituisca attività principale del conducente.
Tali veicoli dovranno essere dotati di tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) e della carta del conducente, che consente:
• la registrazione automatica dei passaggi di frontiera tramite il sistema di localizzazione satellitare GNSS;
• la rilevazione della posizione del veicolo ogni 3 ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico/scarico;
• la trasmissione di dati alle autorità di controllo e consentire il regolare funzionamento del tachigrafo.

I conducenti saranno, quindi, tenuti a utilizzare correttamente il tachigrafo e la carta conducente; rispettare i limiti di guida e i periodi di riposo previsti dalla normativa; ad esibire, in caso di controllo, le registrazioni relative alla giornata in corso e ai 56 giorni precedenti.
Nel caso di utilizzo del veicolo sia per trasporti nazionali sia internazionali, la circolare ministeriale precisa che l’obbligo del tachigrafo ricorre solo durante i trasporti internazionali o di cabotaggio, mentre durante i trasporti nazionali è possibile l’utilizzo del tachigrafo in modalità “out of scope”, in quanto fuori dal campo di applicazione della norma europea. Resta comunque obbligatoria la continuità delle registrazioni per i 56 giorni, ai fini dei controlli su strada.
Dal 1° luglio 2026, le imprese sono tenute a garantire adeguata formazione e istruzione ai conducenti, vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi e prevenire violazioni, che possono comportare responsabilità a carico dell’azienda.

La circolare ministeriale è disponibile qui

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