Sezioni Permesso intra-societario ICT (art. 27-quinquies)

La durata del permesso di soggiorno c.d. ICT è uguale a quella del trasferimento intra-societario e può essere al massimo: 

  • 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati
  • 1 anno per i lavoratori in formazione

Il permesso può essere rinnovato per un massimo di 3 anni. 

Alla scadenza del permesso, in caso di assunzione presso l’azienda distaccata, il lavoratore può richiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

 

Appuntamenti
11 Dic

Byblos e la Previdenza nelle imprese grafiche, del cinema e dello spettacolo

hh 10:30 - 12:00