La durata del permesso di soggiorno c.d. ICT è uguale a quella del trasferimento intra-societario e può essere al massimo:
- 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati
- 1 anno per i lavoratori in formazione
Il permesso può essere rinnovato per un massimo di 3 anni.
Alla scadenza del permesso, in caso di assunzione presso l’azienda distaccata, il lavoratore può richiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.