Sezioni Permesso intra-societario ICT (art. 27-quinquies)

La durata del permesso di soggiorno c.d. ICT è uguale a quella del trasferimento intra-societario e può essere al massimo: 

  • 3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati
  • 1 anno per i lavoratori in formazione

Il permesso può essere rinnovato per un massimo di 3 anni. 

Alla scadenza del permesso, in caso di assunzione presso l’azienda distaccata, il lavoratore può richiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

 

Appuntamenti
14 Ott

L’assenteismo dovuto all’uso improprio dell’assenza per malattia e dei permessi previsti dalla L. 104

hh 16:00 - 18:00

15 Ott

La mobilità internazionale dei lavoratori: prospettive e criticità

hh 10:00 - 11:30

20 Ott

JOB20: aziende e diplomati si incontrano

hh 10:00 - 11:30

21 Ott

Patto di non concorrenza: rischi e soluzioni per le imprese - Sede di Lodi

hh 10:00 - 12:00

23 Ott

Zona Nord Ovest - Lavoro inclusivo, crescita competitiva e opportunità per le imprese

hh 16:30 - 19:00