Possono fare ingresso in Italia, per effettuare prestazioni di lavoro autonomo, alcune categorie di lavoratori stranieri di cui all’art. 27 del Testo Unico:
- dirigenti o personale altamente specializzato (lettera a);
- lettori universitari di scambio o di madre lingua (lettera b);
- i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (lettera c);
- traduttori e interpreti (lettera d).
I corrispondenti ingressi, per lavoro autonomo, sono al di fuori delle quote stabilite dal c.d. Decreto Flussi.
In questi casi, ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, il contratto d’opera professionale è sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro competente, la quale accerta che il programma negoziale configuri effettivamente un lavoro autonomo e rilascia la corrispondente certificazione.