Il richiedente asilo è lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva da parte della Commissione Territoriale.
In seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale, viene rilasciato un permesso di soggiorno valido fino alla conclusione dell’esame da parte della Commissione Territoriale.
Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di protezione internazionale, al cittadino straniero richiedente asilo è consentito svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della pratica.
Questo permesso di soggiorno non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non dà diritto al ricongiungimento familiare.