La protezione speciale viene accordata ai cittadini stranieri ai quali non viene riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, ma che tuttavia necessitano di protezione contro il rischio di persecuzione, tortura o trattamenti degradanti nel Paese di origine, e che perciò non possono essere respinti dal territorio italiano.
In questo caso, la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, che ha durata biennale.
Il rinnovo di questo permesso è subordinato a un riesame da parte della Commissione Territoriale competente.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale permette di svolgere attività lavorativa subordinata e autonoma, ma non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.