Richiesta

Per il rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero dovrà presentare la relativa istanza presso gli uffici postali abilitati o direttamente alla Questura, a seconda della tipologia del permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda le richieste da effettuare presso gli uffici postali, lo straniero deve munirsi dell'apposito kit a banda gialla disponibile presso i patronati, i comuni e gli uffici postali abilitati.

L'ufficio postale, una volta presentata la domanda, rilascerà una ricevuta contenente due codici identificativi personali (username e password), che permetteranno allo straniero di verificare lo stato della pratica collegandosi al sito www.portaleimmigrazione.it 

Una volta ricevuta correttamente l'istanza, la Questura provvederà ad inviare una raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, specificando la data di convocazione per i rilievi fotodattiloscopici. Esperita questa fase, una nuova comunicazione sarà inviata per informare il cittadino straniero sulla data di consegna del permesso di soggiorno.


Accordo di integrazione

Gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che fanno ingresso in Italia per la prima volta e richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere un accordo di integrazione presso le Prefetture o le Questure.

L’Accordo di integrazione, che è articolato per crediti ed ha durata di due anni, prorogabile di uno, ha lo scopo di creare un patto con il cittadino extracomunitario ed è fondato su impegni reciproci. Infatti, lo Stato si impegna ad assicurare allo straniero il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che gli permettano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana; viceversa, lo straniero deve garantire il rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire un corretto percorso di integrazione

Un mese prima dello scadere del biennio e dell’eventuale proroga, lo Sportello Unico della Prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell’accordo richiedendo allo straniero la documentazione necessaria per l’ottenimento dei crediti ovvero, in assenza della documentazione, provvederà ad accertare i livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test.

In ogni caso, per poter considerare adempiuto l’accordo, lo straniero, all’atto della verifica, dovrà aver conseguito almeno 30 crediti che ricomprendano obbligatoriamente i livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia. Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore a 30, verrà decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con il rilascio del relativo attestato.

Appuntamenti
14 Ott

L’assenteismo dovuto all’uso improprio dell’assenza per malattia e dei permessi previsti dalla L. 104

hh 16:00 - 18:00

15 Ott

La mobilità internazionale dei lavoratori: prospettive e criticità

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20 Ott

JOB20: aziende e diplomati si incontrano

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21 Ott

Patto di non concorrenza: rischi e soluzioni per le imprese - Sede di Lodi

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23 Ott

Zona Nord Ovest - Lavoro inclusivo, crescita competitiva e opportunità per le imprese

hh 16:30 - 19:00