Permesso di soggiorno per attesa occupazione

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.

Il lavoratore straniero, in seguito a licenziamento o dimissioni, potrà presentarsi presso il Centro per l’Impiego e iscriversi alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito, qualora superiore.

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del D.lgs 286/1998, ovvero lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.  Ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere richiesto anche dallo studente straniero che abbia conseguito in Italia il dottorato, il master di I o II livello, la laurea triennale o la laurea specialistica.

Appuntamenti
14 Mag

La Direttiva UE 2023/970 sulla Parità Retributiva: cosa devono sapere oggi le imprese

hh 10:00 - 11:30

20 Mag

Conseguenze dell’utilizzo improprio dei social, delle mail aziendali e degli strumenti di lavoro

hh 14:30 - 16:30

28 Mag

I contratti di lavoro oggi: tipologie e opportunità

hh 10:00 - 11:30

9 Giu

Obblighi e Responsabilità del Datore di Lavoro in Caso di Infortunio e Malattia professionale

hh 16:00 - 18:00

29 Set

Il Mobbing nel rapporto di lavoro: orientamenti giurisprudenziali

hh 16:00 - 18:00