La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.
Il lavoratore straniero, in seguito a licenziamento o dimissioni, potrà presentarsi presso il Centro per l’Impiego e iscriversi alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito, qualora superiore.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del D.lgs 286/1998, ovvero lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere richiesto anche dallo studente straniero che abbia conseguito in Italia il dottorato, il master di I o II livello, la laurea triennale o la laurea specialistica.