La durata del permesso di soggiorno è uguale a quella del visto di ingresso rilasciato al cittadino straniero e non può comunque superare:

-            9 mesi per uno o più contratti di lavoro stagionale;

-            1 anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

-            2 anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

-            2 anni in caso di lavoro autonomo;

-            2 anni per ricongiungimento familiare.

In generale, il permesso può essere rinnovato, per una durata non superiore a quella prevista dal permesso di soggiorno.

In deroga alla regola generale, il Decreto Cutro ha previsto che solo per i permessi rilasciati per motivi di lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e ricongiungimento familiare, la cui durata del permesso di soggiorno è stabilita in un massimo di due anni, il rinnovo potrà avere una durata fino a tre anni. Al termine del primo rinnovo, essendo maturati cinque anni di soggiorno regolare in Italia, sarà possibile, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, chiedere direttamente il rilascio di un permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti.

Appuntamenti
6 Nov

Il rilievo di Fonchim nella Previdenza dell’Industria chimica e farmaceutica

hh 10:30 - 12:00

13 Nov

Strumenti contrattuali di attraction e retention per i giovani

hh 16:00 - 18:00

14 Nov

Nuove modalità di esposizione in Uniemens degli eventi di malattia

hh 14:30 - 16:00

20 Nov

Gestire l’uscita dei lavoratori: la flessibilità pensionistica come leva strategica per le imprese

hh 10:00 - 12:00

11 Dic

Byblos e la Previdenza nelle imprese grafiche, del cinema e dello spettacolo

hh 10:30 - 12:00