La durata del permesso di soggiorno è uguale a quella del visto di ingresso rilasciato al cittadino straniero e non può comunque superare:

-            9 mesi per uno o più contratti di lavoro stagionale;

-            1 anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

-            2 anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

-            2 anni in caso di lavoro autonomo;

-            2 anni per ricongiungimento familiare.

In generale, il permesso può essere rinnovato, per una durata non superiore a quella prevista dal permesso di soggiorno.

In deroga alla regola generale, il Decreto Cutro ha previsto che solo per i permessi rilasciati per motivi di lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e ricongiungimento familiare, la cui durata del permesso di soggiorno è stabilita in un massimo di due anni, il rinnovo potrà avere una durata fino a tre anni. Al termine del primo rinnovo, essendo maturati cinque anni di soggiorno regolare in Italia, sarà possibile, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, chiedere direttamente il rilascio di un permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti.

Appuntamenti
14 Ott

L’assenteismo dovuto all’uso improprio dell’assenza per malattia e dei permessi previsti dalla L. 104

hh 16:00 - 18:00

15 Ott

La mobilità internazionale dei lavoratori: prospettive e criticità

hh 10:00 - 11:30

20 Ott

JOB20: aziende e diplomati si incontrano

hh 10:00 - 11:30

21 Ott

Patto di non concorrenza: rischi e soluzioni per le imprese - Sede di Lodi

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23 Ott

Zona Nord Ovest - Lavoro inclusivo, crescita competitiva e opportunità per le imprese

hh 16:30 - 19:00