La Giurisprudenza: revoca delle dimissioni in periodo di prova
La Cassazione riconosce il diritto di ripensamento del lavoratore entro sette giorni dalla presentazione delle dimissioni.
Con l’ordinanza n. 24991 dell’11 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha afferma la legittimità della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova.
La vicenda nasce da un rapporto di lavoro avviato il 4 settembre 2019 e interrotto da dimissioni il 5 settembre, poi revocate il 12 settembre. Il Tribunale di Pescara aveva ordinato la riammissione in servizio del lavoratore, rigettando la richiesta di retribuzioni arretrate, poiché il rapporto doveva essere ripristinato nello stato originario, in pendenza del patto di prova.
La Cassazione ha chiarito che l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, che disciplina le dimissioni telematiche e la facoltà di revoca entro sette giorni, si applica anche al periodo di prova. Le eccezioni previste dalla norma (lavoro domestico, sedi protette, pubbliche amministrazioni) sono tassative e non includono il patto di prova. Non è quindi possibile estendere deroghe basate su circolari ministeriali, che non hanno valore vincolante per i cittadini né per i giudici.
Nel caso concreto la Corte, la revoca tempestiva rende le dimissioni inefficaci, ripristinando il rapporto come se non fosse mai cessato. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto a completare il periodo di prova, senza che ciò pregiudichi la facoltà di recesso al termine dell’esperimento.
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