Congedo di paternità obbligatorio. Chiarimenti Inps

L’Istituto fornisce chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

20/12/2024

Ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, ai padri lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto a fruire di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio, non frazionabili a ore da utilizzare anche in via continuativa, a partire da due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, anche in caso di adozione e affidamento. Per tutto il periodo di congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 % della retribuzione.

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