Congedo di paternità obbligatorio. Chiarimenti Inps

L’Istituto fornisce chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

20/12/2024

Ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, ai padri lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto a fruire di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio, non frazionabili a ore da utilizzare anche in via continuativa, a partire da due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, anche in caso di adozione e affidamento. Per tutto il periodo di congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 % della retribuzione.

Contenuto riservato agli associati. Accedi

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci

Azioni sul documento

Appuntamenti
29 Gen

La Legge di Bilancio 2026: novità e prospettive in materia di lavoro e previdenza per il nuovo anno

hh 10:00 - 12:00

13 Feb

Inail - La gestione dell'infortunio e della prevenzione in azienda - Autoliquidazione 2026

hh 10:00 - 11:30

Collocamento obbligatorio: gli adempimenti di legge, gli strumenti per gestirli e le opportunità

Collocamento obbligatorio: gli adempimenti di legge, gli strumenti per gestirli e le opportunità

Byblos e la Previdenza nelle imprese grafiche, del cinema e dello spettacolo

Byblos e la Previdenza nelle imprese grafiche, del cinema e dello spettacolo

Gestire l’uscita dei lavoratori: la flessibilità pensionistica come leva strategica per le imprese

Gestire l’uscita dei lavoratori: la flessibilità pensionistica come leva strategica per le imprese

Nuove modalità di esposizione in Uniemens degli eventi di malattia

Nuove modalità di esposizione in Uniemens degli eventi di malattia