Revisione dell'accertamento

Il Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, ha attuato la riforma dell’accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale.

La prima parte del decreto delegato (articoli da 1 a 5) dà attuazione alle disposizioni previste dall’articolo 17 della Legge delega fiscale, che ha dettato i princìpi e criteri direttivi sulla riforma del procedimento accertativo, sulla applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio e sul riordino delle previsioni normative riferite alle attività di analisi del rischio.

Il Decreto è entrato in vigore il 22 febbraio scorso. Tuttavia, alcune disposizioni legate alla riforma dell’accertamento saranno effettive a partire dagli atti emessi dal 30 aprile 2024..

Si analizzano di seguito le principali novità sulla riforma del procedimento accertativo.

Per l’analisi puntuale di tutte le disposizioni si rinvia alla scheda dedicata.

   

Avvio del procedimento di adesione

Il Decreto n. 13/2024 prevede una procedura di adesione distinta a seconda che si tratti di atto impositivo soggetto all’obbligo di contraddittorio preventivo o meno. Nello specifico, lo schema di provvedimento che deve essere inviato al contribuente per il contradditorio preventivo deve recare, oltre all'invito a formulare osservazioni, anche l’invito a definire il procedimento in adesione (in luogo delle osservazioni).  

L’invito a presentare l’istanza di adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica o nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo di contraddittorio preventivo.

Atti per i quali è previsto il contraddittorio preventivo

Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica o atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto per il contraddittorio. 

Se all'esito delle osservazioni emergono i presupposti per un accertamento con adesione, le parti possono comunque dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

Qualora il contribuente decida di non formulare la domanda di adesione ricevuto lo schema di provvedimento, potrà ancora farlo nel momento in cui riceve l’avviso di accertamento o di recupero del credito.

Tuttavia, in questo caso:

  • la domanda di adesione andrà formulata entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento/avviso di recupero;
  • il termine per il ricorso sarà sospeso per 30 giorni e non per 90 giorni.

Istanza di adesione successiva alla notifica dell’avviso di accertamento

Qualora il contribuente, ricevuto lo schema di provvedimento, abbia ritenuto di presentare le deduzioni difensive senza formulare la domanda di adesione, questa, come detto, potrà essere presentata dopo l’accertamento.

In tal caso, l’ufficio non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l’oggetto dell’avviso di accertamento o rettifica o dell’atto di recupero.

Atti esclusi dal contraddittorio preventivo

Gli atti esclusi dal contradditorio conterranno sempre l’invito alla presentazione della domanda di adesione ad opera del contribuente.  In particolare, ricevuto l’accertamento o l’avviso di recupero del credito di imposta, il contribuente, entro il termine per il ricorso, può formulare istanza di adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

Tale istanza può essere presentata anche se l’invito all’adesione non è stato formulato dall’Ufficio. Per effetto della presentazione della domanda di adesione il termine per il ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni.

Versamento delle somme

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. 

Adesione ai PVC

Il Decreto delegato reintroduce l’adesione ai verbali di constatazione.

In particolare, l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale stesso, mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e all'organo che lo ha redatto.

I benefici dell’adesione ai PVC consistono, principalmente, nella riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo, e non a 1/3 del minimo come avviene per l’ordinario accertamento con adesione. Sui maggiori contributi previdenziali, invece, non sono dovuti sanzioni e interessi.

Il decreto legislativo dispone la possibilità di aderire ai verbali di constatazione, senza condizioni o condizionandola alla rimozione di errori manifesti.

In caso di adesione non condizionata, il contribuente, ricevuto il verbale di constatazione, può comunicare la volontà di aderire nei successivi 30 giorni, dandone comunicazione sia all’organo che ha redatto il verbale che all’organo accertatore.

Nei 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, l’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale, ove sono recepiti i rilievi del PVC a cui è stata prestata adesione.

In caso di adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti, l’organo che ha redatto il verbale, nei 10 giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi.

Avvisi di recupero dei crediti di imposta 

Viene introdotto un nuovo articolo 38-bis al DPR n. 600 del 1973, volto a razionalizzare e omogenizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

In particolare, sia per i crediti inesistenti che per i crediti non spettanti, il contribuente potrà accedere alla definizione agevolata delle sanzioni al terzo, ai sensi degli articoli 16 e 17 del DLgs n. 472/1997, e ricorrere per il solo credito.

La nuova disposizione opera per gli avvisi emessi, quindi sottoscritti, dal 30 aprile 2024. Per gli atti emessi sino a tale data, la definizione al terzo è ammessa solo per i crediti non spettanti.

La riforma dell'accertamento tributario

La definizione degli accertamenti                                                     

L’articolo 1 del Decreto opera un coordinamento tra le disposizioni previste dal DLgs. n. 218/1997 e il nuovo obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, introdotto con la Riforma dello Statuto del contribuente. 

Possono essere definiti con adesione del contribuente, oltre all’accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, anche gli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendenti da un precedente accertamento. 

Tuttavia, se l’adesione ha ad oggetto avvisi di recupero dei crediti di imposta, il pagamento deve avvenire in unica soluzione e non è ammessa la compensazione.

  

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