Remissione in bonis – Regolarizzazione omesse comunicazioni e adempimenti formali
Scade il termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi fiscali opzionali, mediante il versamento della sanzione pari a 250 euro (cd. “remissione in bonis”).
Inoltre, contestualmente al versamento, è necessario anche effettuare la comunicazione o l’adempimento omesso, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa relativa al beneficio fiscale del caso.
In particolare, la remissione in bonis è utilizzabile a condizione che le violazioni non siano state ancora oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività d’accertamento di cui il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza.
Codice Tributo:
8114 – “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DL n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”