Reddito erogato ad un lavoratore transfrontaliero residente in Francia dalla Banca d'Italia


Il reddito di lavoro dipendente erogato ad un lavoratore transfrontaliero residente in Francia dalla Banca d'Italia deve essere assoggettato ad imposizione in base alle disposizioni contenute nell'art. 19, par. 1, della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni.

Di conseguenza, gli emolumenti erogati al soggetto residente in Francia devono essere assoggettati a tassazione esclusiva in Italia (Stato della fonte del reddito) e, dunque, non devono scontare alcuna imposizione in Francia.

In particolare, in tale caso di specie, la Banca d'Italia, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuta ad operare su tali redditi da lavoro dipendente la ritenuta IRPEF a titolo d'acconto, ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600/1973.

NB: Rettificata in toto dalla risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026.


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02/07/2026 20:50



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