Reddito erogato ad un lavoratore transfrontaliero residente in Francia dalla Banca d'Italia
Il reddito di lavoro dipendente erogato ad un lavoratore transfrontaliero residente in Francia dalla Banca d'Italia deve essere assoggettato ad imposizione in base alle disposizioni contenute nell'art. 15 della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni.
Pertanto, considerato che tale soggetto presta l'attività in Italia con cadenza settimanale per svolgere l'attività lavorativa, di regola il lunedì o il martedì, rientrando il giovedì o il venerdì in Francia, da cui svolge l'attività in smart working, il medesimo non ricade nella qualifica di lavoratore frontaliere indicata nel co. 4 della suddetta disposizione.
Di conseguenza: la porzione di reddito di lavoro dipendente maturata durante i giorni in cui il soggetto presta l'attività lavorativa in Italia deve essere assoggettata a tassazione concorrente in Francia (Stato di residenza) e in Italia (Stato della fonte del reddito) e l'eventuale doppia imposizione è eliminata, in Francia, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione; la quota parte di reddito percepito a fronte dell'attività lavorativa svolta in Francia, da remoto, deve essere assoggettata ad imposizione esclusiva in Francia.
NB: Rettifica della risposta ad interpello n. 132 del 2 luglio 2026.
154
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10272449/Risposta+n.+154_2026.pdf/c74f7b5b-c629-16fe-ab41-7009ea6e3961?t=1786010718537
No
No
No