Stabile organizzazione di società estera - Rimborso del credito IVA

La stabile organizzazione italiana di un soggetto estero non può chiedere il rimborso del credito IVA ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lettera e) del D.P.R. n. 633/72.

Ciò in quanto tale presupposto è riservato ai soggetti non stabiliti che siano identificati direttamente o tramite rappresentante fiscale in Italia, per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 160 del 29 maggio 2020.

Nel caso di specie, la sede secondaria/stabile organizzazione della casa madre estera assolveva l’IVA in dogana per le importazioni di beni effettuate in nome e per conto dalla casa madre la quale poi li vendeva in parte in Italia a soggetti passivi d’imposta nazionali  con il meccanismo del “reverse charge” e parte a soggetti passivi d’imposta stabiliti in altro Stato membro della Unione europea, effettuando una cessione intracomunitaria per il tramite della partita iva della stabile organizzazione.

Secondo l’Agenzia, detta attività rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento delle operazioni effettuate dalla casa madre, pertanto al pari degli altri soggetti passivi stabiliti non può avvalersi del presupposto di cui alla lettera e), dell’art.30 del D.P.R. n.633/72 che è riservato esclusivamente ai soggetti esteri identificati in Italia direttamente o con rappresentante fiscale.

Tale disposizione infatti prevede che il rimborso spetti ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione che si sono identificati ai fini IVA direttamente (ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto Iva) o tramite rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.
Al di fuori di tali casi il credito dunque deve necessariamente essere riportato in detrazione o in compensazione nel periodo d’imposta successivo oppure mediante istanza di rimborso al ricorrere di uno dei presupposti di cui all’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, fatta eccezione per quello indicato dalla suddetta lettera e).


Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:

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