Legge di Bilancio 2021: modifiche al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’utilizzo del bonus e l’esercizio dell’opzione per la cessione del relativo credito potranno essere effettuati soltanto fino al 30 giugno 2021.

La Legge di Bilancio 20211 ha modificato i termini temporali per l’utilizzo del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per l’eventuale esercizio dell’opzione per la cessione del relativo credito.

In particolare, i beneficiari dell’agevolazione potranno utilizzare il bonus o eventualmente cederlo a soggetti terzi soltanto fino al 30 giugno 2021, anziché fino alla data del 31 dicembre 2021, come previsto dalla norma originaria.2

Si ricorda che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, introdotto dal Decreto Rilancio3, è rivolto a:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, ricompresi  nell’Allegato 1 al Decreto Rilancio (i Codici ATECO delle predette attività sono stati poi successivamente individuati in via esaustiva dall’Agenzia delle Entrate)4;
  • le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 60%, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 €, per gli interventi necessari di adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-195.

Gli interventi agevolabili riguardano anche quelli edilizi necessari per:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza.

Inoltre, rientrano nell’ambito agevolativo anche gli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti a carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

L’agevolazione può essere utilizzata alternativamente:

  • in compensazione6 tramite Modello F24, senza applicazione dei relativi limiti7;
  • mediante cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) con facoltà di successiva cessione del credito stesso.

Si ricorda che l’utilizzo del bonus è subordinato alla presentazione della comunicazione per l’accesso al medesimo, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021, con indicazione delle sole spese ammissibili sostenute nel 2020 nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 20208.

 

Note

  1. Art. 1, commi 1098-1100, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. Art. 120, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
  3. Art. 120 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
  4. In particolare, con la Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 e con il Provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020.
  5. Per un approfondimento sul tema si vedano: FAQ Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: chi può beneficiare della misura e cosa prevede?; Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e sanificazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
  6. Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
  7. Ossia il limite annuale di 250.000 € all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007) e il limite annuo di 1 milione di euro (per il solo anno 2020, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 del Decreto Rilancio) per la compensazione orizzontale (tra crediti e debiti di diversa natura) effettuata mediante Modello F24 (art. 34 della Legge n. 388/2000).
  8. Per una descrizione analitica delle modalità di presentazione della comunicazione si vedano: Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e sanificazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate; Credito d’imposta sanificazione e adeguamento Covid-19: pronta la guida pratica dell’Agenzia delle Entrate.

 

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

Sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.

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