IVA- Regime opzionale transitorio nei settori del trasporto merci e della logistica

I primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con Circolare 18 dicembre 2025, n. 14/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime transitorio opzionale applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e servizi di logistica di cui all'art. 1, commi da 57 a 63, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

Come noto in seguito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 e dall’art.9 del DL n.84/2025 c.d. “Decreto Fiscale”, sono soggette a reverse charge le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
In particolare, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPR n. 633/72, come modificato dalla Legge di bilancio di bilancio 2025, sono soggette a reverse charge le prestazioni di servizi:

  • rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica;
  • effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • caratterizzate da utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Rimangono invece escluse dal regime di reverse charge le operazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società soggette a split payment, di cui all’art.17-ter del DPR n.633/72.
Si ricorda inoltre che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Unione Europea.
In attesa della piena operatività della misura, l’articolo 1, commi da 59 a 62 della Legge di bilancio 2025 ha previsto che per le prestazioni di servizi individuate dall’articolo 17, comma 6, lett. a-quinquies) del D.P.R. n. 633/1972, si applichi un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’IVA è "effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta".
L'opzione per il regime transitorio che ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate mediante apposito modello approvato con Provvedimento 28 luglio 2025,
può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.
In partica l’opzione esercitata da un subappaltatore non è subordinata alla circostanza che la medesima opzione sia esercitata anche da tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori, né necessariamente dal committente e primo appaltatore.
Pertanto, l’esercizio dell’opzione da parte del committente e del primo appaltatore non rappresenta una condizione necessaria affinché anche nei rapporti di subappalto possa essere esercitata la medesima facoltà. In buona sostanza, ai fini dell’esercizio dell’opzione, ciascun rapporto di subappalto può considerarsi autonomo rispetto agli altri rapporti di subappalto nonché a quello tra committente e primo appaltatore.

Fatte tali premesse, la Circolare n.14/E della Agenzia delle Entrate approfondisce i seguenti aspetti:

  • ambito applicativo del regime transitorio opzionale;
  • ambito soggettivo;
  • durata e variazione dell'opzione;
  • recupero dell'imposta non dovuta nell'ambito del regime opzionale;
  • rapporti con il regime degli autotrasportatori;
  • clausola di salvaguardia.

Ambito applicativo del regime transitorio opzionale
Con l’adesione a tale regime, il prestatore e il committente si accordano affinché il pagamento dell’IVA gravante sui servizi di trasporto merci e logistica, resi in esecuzione di un contratto di appalto, subappalto, ecc., sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi per l’imposta dovuta.

Come anticipato in premessa, in presenza di una catena di subfornitura, la medesima opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, a prescindere dalla circostanza che i soggetti coinvolti “a cascata” nei rapporti di fornitura (il committente, il primo appaltatore e i successivi subappaltatori) abbiano scelto di aderire al predetto regime opzionale.

Per quanto riguarda gli aspetti formali relativi alla fatturazione e al versamento dell’imposta la circolare ribadisce che:

  •  la fattura emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) deve indicare, oltre l’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024”;
  • l’imposta deve essere versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura (che è la data di trasmissione allo SDI), utilizzando il codice tributo “6045;
  • il prestatore deve annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro “IVA vendite” riportando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta che, non essendo incassata e versata, non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo;
  • il committente, che è tenuto al versamento (con modello F24) dell’imposta in nome e per conto del prestatore, deve registrare le fatture ricevute nel registro “IVA acquisti” ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta da lui versata.

Ambito soggettivo
Per individuare le imprese committenti si può far riferimento alla classificazione ATECO 2025, sezione H- TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO;
A titolo esemplificativo e non esaustivo la Circolare elenca i seguenti codici attività:

  • 49.20 Trasporto ferroviario di merci;
  • 49.41 Trasporto di merci su strada;
  • 50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci;
  • 51.21 Trasporto aereo di merci;
  • 52.1 Magazzinaggio e deposito;
  • 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci;
  • 52.24 Movimentazione merci;
  • 52.25 Servizi di logistica;
  • 53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale.

Viene inoltre chiarito che:
- in presenza di una catena di subfornitura, anche i soggetti subappaltanti, nella loro veste di committenti, al fine di poter a loro volta aderire al regime opzionale, devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori di attività interessati dalla norma.
- l’opzione per il regime transitorio non può essere esercitata dal committente (o dal subappaltante) che svolga attività rientranti nei codici ATECO identificativi dei servizi di trasporto di persone. Tuttavia, qualora tale prestatore svolga anche altre attività rientranti in uno dei codici ATECO interessati dall’art.17, comma 6, lett. a-quinquies) del DPR n.633/72, quest’ultimo può comunque optare per il regime transitorio di reverse charge con riferimento ai contratti ad esse relativi.

Durata e variazione dell'opzione
La comunicazione dell’opzione è presentata dal committente (o dal subappaltante) all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica e ha durata triennale e non è revocabile.
È invece consentito l’invio di comunicazioni correttive per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni precedentemente trasmesse. In tale caso l’invio della comunicazione correttiva non muta la decorrenza triennale dell’opzione.
L’opzione «si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione».
Tale data rappresenta, quindi, il momento a partire dal quale il committente versa in nome e per conto del prestatore l’IVA gravante sui servizi resi da tale soggetto.
Il committente versa, pertanto, in nome e per conto del prestatore, l’IVA sulle prestazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di trasmissione della comunicazione, a prescindere dal momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art.6 del DPR n.633/72.
Di converso, in presenza di prestazioni di servizi, (diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater) del 6° comma dell’articolo 17 del DPR n.633/72), rese in esecuzione di contratti stipulati anteriormente alla data di trasmissione della comunicazione e relativamente ai quali è stata esercitata l’opzione, ai fini dell’applicazione del regime transitorio, è necessario considerare la data in cui il prestatore medesimo ha emesso la relativa fattura. A tale ultimo proposito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al Sistema di Interscambio (circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 e FAQ del 13 febbraio 2025 e del 27 giugno 2025).

Recupero dell'imposta non dovuta nell'ambito del regime opzionale
In caso di imposta non dovuta, il committente chiede all’Erario la restituzione della maggior imposta detratta che è stata disconosciuta e versata in seguito all’accertamento divenuto definitivo ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 2 del DPR n.633/72.
Il rimborso spetta a condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.
In particolare, tale disposizione prevede che:

  • il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’imposta «in nome e per conto del prestatore», chiede all’Erario la restituzione della maggior imposta detratta, disconosciuta e versata in seguito all’accertamento divenuto definitivo;

il diritto al rimborso spetta a condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’imposta;

  • considerato che il prestatore non incassa né versa l’imposta all’Erario, la domanda di restituzione è presentata dal committente entro il termine di 2 anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.

Per le fatture emesse nell’ambito del regime opzionale, resta ferma la possibilità di emettere note di credito di cui all’articolo 26 del DPR n.633/72, ricorrendone i relativi presupposti.
In particolare, nel caso in cui il prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione, ai sensi del citato articolo 26, comma 2, del decreto IVA, il committente deve rettificare l’IVA per l’importo evidenziato nella nota di variazione e in precedenza detratto.
A fronte di tale circostanza e in considerazione del fatto che il committente aveva versato integralmente l’imposta in nome e per conto del prestatore, in capo allo stesso si origina un credito IVA che può essere recuperato mediante un’istanza di rimborso di cui all’articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA, potendosi ravvisare il “presupposto” per la restituzione nella ricezione della nota di variazione.

Rapporti con il regime degli autotrasportatori
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione per il regime transitorio non implica il venir meno del regime degli autotrasportatori di cui all’articolo 74, quarto comma, del DPR n.633/72, ben potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.

Come noto, l’articolo 74, quarto comma, del decreto IVA prevede che per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla legge, n. 298/1974, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare.
Inoltre, in deroga a quanto disposto dall’articolo 23, primo comma, del DPR n.633/72, le fatture emesse da detti autotrasportatori, possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
Ciò premesso, il trasportatore, che, operando nell’ambito del regime di cui all’articolo 74, quarto comma, del DPR n.633/72, abbia aderito al regime opzionale, in qualità di committente, deve:

  • registrare le fatture ricevute nel registro IVA acquisti facendole confluire ordinariamente nella propria liquidazione IVA trimestrale;
  • versare l’IVA in nome e per conto del prestatore con modello F24 senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura (che è la data di trasmissione allo SDI), anche laddove detta fattura sia stata emessa da un trasportatore che a sua volta ha aderito al regime di cui all’articolo 74, quarto comma, del decreto IVA.

Clausola di salvaguardia
Gli Uffici possono valutare, caso per caso, la non applicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza per comportamenti difformi adottati prima del 18 dicembre 2025 (data di pubblicazione della circolare n.14/E nel sito dell’Agenzia del Entrate).

Contatti

Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 02 58370.267/308, fax 02 58370334, e-mail Sede di Pavia, tel. 0382 37521, e-mail

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