Fringe Benefit assorbiti dalle retribuzioni convenzionali
Per il lavoratore all’estero fiscalmente residente in Italia che applica le retribuzioni convenzionali, i compensi in natura e differiti non concorrono alla determinazione del reddito.
Con la risposta ad Interpello n. 37/E del 12 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per quanto attiene il trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti (fringe benefit, stock options e performance shares) maturati da un dipendente fiscalmente residente in Italia che lavora all’estero, il cui reddito è determinato secondo la disciplina delle retribuzioni convenzionali, ai sensi dell’art. 51, co. 8‑bis del TUIR.
In particolare, si ricorda che il regime delle retribuzioni convenzionali è applicabile esclusivamente ai lavoratori che rispettano le seguenti condizioni:
- mantengono la residenza fiscale in Italia;
- vengono impiegati all’estero, in via continuativa ed esclusiva, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.
Ai sensi di questa disciplina, in deroga alle regole ordinarie di determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente previste dall’art. 51, commi 1-8 del TUIR, quest’ultimo viene determinato in via forfetaria, assumendo un valore standard definito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza.1
Pertanto, di fatto, il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero viene assoggettato a tassazione utilizzando come base imponibile il valore forfetario della retribuzione convenzionale, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
Ne consegue che tutte le eventuali ulteriori somme erogate per l’attività di lavoro dipendente prestato all’estero non devono essere oggetto di autonoma tassazione, poiché saranno assorbite nella determinazione forfetaria della base imponibile.
Dunque, il reddito da lavoro dipendente (fringe benefit) conseguito per effetto dell’esercizio delle stock options con vesting period e quello derivante dall’assegnazione a titolo gratuito delle azioni della società estera a seguito del raggiungimento degli obiettivi del performance shares non vanno assoggettati a tassazione autonoma.
Infatti, tali emolumenti sono da considerarsi assorbiti nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali.
Note
- Qualora non sia previsto nel decreto ministeriale il settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente, non è possibile applicare il regime delle retribuzioni convenzionali.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 02 58370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it.
Sede di Pavia, tel. 0382 37521, e-mail pavia@assolombarda.it.
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