Fringe benefit ridotto sui veicoli green se assegnati e immatricolati dal 1° luglio 2020

L'Agenzia delle entrate chiarisce le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione in caso di assegnazione di auto a minor impatto ambientale.

La legge di bilancio 20201 ha introdotto la rimodulazione del fringe benefit, allo scopo di inasprire la tassazione del reddito di lavoro dipendente in caso di assegnazione di auto con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km.

La nuova misura si applica in caso di assegnazione ai dipendenti e collaboratori di veicoli "di nuova immatricolazione ...... concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020".

L'Agenzia delle entrate é intervenuta per fornire i chiarimenti necessari all'applicazione della nuova disciplina, rispondendo ad un interpello in cui il contribuente chiedeva se, ai fini della determinazione del fringe benefit :

  • si debba considerare la data dell'accordo tra il datore di lavoro e il dipendente con la scelta del veicolo da assegnare, ovvero abbia rilievo la data dell'ordine di acquisto o di noleggio trasmesso al fornitore del veicolo;
  • la data di assegnazione al dipendente debba precedere la data di immatricolazione ovvero se questa debba essere comunque successiva al 1° gennaio 2020.

Come avevamo già evidenziato, la formulazione della norma lasciava spazio a diverse possibili interpretazioni riguardo al requisito temporale riferito alla data del 1° luglio 2020 ed in particolare se esso riguardasse:

  • il momento di assegnazione dell’auto al dipendente (in questo caso erano interessati i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio);
  • il momento dell’acquisto dell’auto da parte del datore di lavoro (in questo caso erano interessati i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti di acquisto dell’auto stipulati dal 1° luglio).

L'intervento dell'Agenzia interviene su tale aspetto.

E' utile qui ricordare che per espressa previsione, sono esclusi dalla nuova disciplina, i contratti di assegnazione già in essere alla data del 1° luglio 2020, per i quali il fringe benefit resta pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI2

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