Decreto fiscale - Reddito d'impresa e altre novità fiscali

E' stato pubblicato in GU il Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 che reca alcune novità in materia di reddito d'impresa

Il Decreto fiscale (1) ha introdotto una serie di norme che impattano in maniera rilevante sul reddito d'impresa. In particolare:

Ripristino delle regole sulla tassazione dei dividendi e sulla PEX (art. 11)

La principale novità introdotta dal Decreto fiscale riguarda il ripristino dell’esclusione del 95% dei dividendi e del regime PEX (Partecipation exemption):

  • Le società tornano a beneficiare della detassazione del 95% dei dividendi distribuiti.
  • È nuovamente applicabile il regime di esenzione PEX sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, con le regole già note e applicate fino al 2025.

La norma:

  • entra in vigore dal 1° gennaio 2026,
  • si applica ai dividendi deliberati e alle operazioni su partecipazioni effettuate dal 2026 in avanti.

Nuova rateizzazione fiscale dell’avviamento negativo (art. 3)

La norma prevede la rateizzazione quinquennale dell’“avviamento negativo” (o badwill) nelle operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda. La misura è rivolta ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Fino ad oggi, il badwill rilevato secondo i principi contabili internazionali veniva tassato interamente nell’esercizio di imputazione a conto economico, generando un impatto fiscale immediato e spesso significativo.

La rateizzazione si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, quindi per la maggior parte delle imprese già a partire dall’anno fiscale 2024 ed è applicabile sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

 

Altre novità

  • Proroga al 1° maggio 2026 per le ritenute sulle provvigioni pagate ad agenzie di viaggi (art. 6)

    A partire dalle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026 (la precedente scadenza era il 1° marzo 2026), la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sarà dovuta anche su quelle percepite:
    ▪ dalle agenzie di viaggio e turismo;
    ▪ dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

 

  • Divieto di cumulo tra il regime dei lavoratori impatriati e quello dei nuovi residenti (2) per i redditi prodotti all'estero (c.d. "paperoni") (art. 2)

     Il divieto di cumulo, già previsto per la vecchia normativa sui lavoratori impatriati (3), viene esteso anche al nuovo regime oggi in vigore (4). La norma prevede il divieto di cumulo tra le due agevolazioni per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2027.

  • Aumento dell'imposta di bollo sugli estratti conto (art. 12)

    Viene aumentata a 118 euro (era 100 euro) l'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi imprese, enti e professionistiL’aumento si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi dal 28 marzo 2026.

  • Ritenute su premi pagati agli atleti dilettanti (art. 9)

    Dal giorno di entrata in vigore del decreto (28 marzo 2026) fino al 31 dicembre 2026:

         - non si applicano le ritenute alla fonte sui premi e compensi di cui all’art. 36, comma 6‑quater, del D.Lgs. 36/2021
         - se l’importo totale corrisposto dal medesimo sostituto d’imposta allo stesso atleta nel periodo non supera 300 euro.

  • Riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia Entrate riscossione (art. 10)

       Viene previsto che se sono già trascorsi 24 mesi dalla presa in carico da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, la richiesta di riconsegna anticipata deve essere presentata entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo.

  • Esenzione dall’imposta sostitutiva per gli interessi corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti (Art. 4)
    

     Dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del DL) fino al 31 dicembre 2028 gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti (come i fondi di tutela dei depositi) sono esenti dall’imposta sostitutiva del 26% prevista dal D.Lgs. 239/1996.

 

Note

1.  Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026.
2. Art. 24-bis, DPR 917/1986.
3. Art. 16 D.Lgs. 147/2015.

4. Art. 5 D.Lgs. 209/2023.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 02.58370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it - Sede di Pavia tel. 0382.37.521, e-mail pavia@assolombarda.it 

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