Decreto crescita. Semplificazioni fiscali

Con la conversione in legge del Decreto Crescita in vigore una serie di semplificazioni fiscali

Il Decreto Crescita1 ha introdotto una serie di semplificazioni fiscali di seguito riportate.

Semplificazioni controlli formali delle dichiarazioni dei redditi

L’Ufficio2 non può chiedere al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi/certificativi/comunicativi, a meno che la richiesta riguardi:

  • la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti in Anagrafe;
  • elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Le richieste di dati già in possesso dell’Amministrazione sono inefficaci.

Impegno cumulativo per l'invio telematico

Il contribuente/sostituto d’imposta può conferire un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni/comunicazioni ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (impegno cumulativo)3.
L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale. In tal caso devono essere indicate le dichiarazioni/comunicazioni per le quali il soggetto si impegna alla trasmissione telematica.
L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno/mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca;

Inoltre, è previsto che la ripetuta omessa trasmissione di dichiarazioni/comunicazioni, per le quali l’intermediario ha rilasciato un impegno cumulativo alla trasmissione telematica, è considerata grave irregolarità.

Semplificazioni in materia di versamento unitario

E' previsto che il versamento dell’addizionale comunale IRPEF sia effettuato dal sostituto d’imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento4.

Con apposito Decreto il MEF dovrà:

  • definire le modalità attuative e di ripartizione giornaliera, da parte dell’Agenzia delle Entrate in favore dei Comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d’imposta a titolo di addizionale comunale IRPEF;
  • stabilire il termine a decorrere dal quale sono applicate le nuove modalità di versamento.

Semplificazione in tema di Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, nei modelli ISA non possono essere richiesti dati già contenuti in altri quadri della dichiarazione dei redditi5.
L’Agenzia rende disponibili, all’interno dell’area riservata del proprio sito Internet, i dati in suo possesso utili per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

La nuova disposizione è applicabile dal 2020.

Conoscenza degli atti e semplificazione

L'Amministrazione finanziaria si impegna ad assumere le iniziative necessarie affinché il contribuente abbia a disposizione gli strumenti utili ad assolvere gli adempimenti che gli sono richiesti, almeno 60 giorni prima del termine concesso al contribuente per gli adempimenti medesimi6.

L’elemento innovativo riguarda il termine, in quanto nella precedente formulazione la norma prescriveva l’assolvimento di tali compiti “in tempi utili”.

E' inoltre previsto che i modelli e le istruzioni debbano essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e l’Amministrazione finanziaria deve assicurare che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli possibile.

Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfettario

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta7.

Tali obblighi informativi sono individuati escludendo dati/informazioni:

  • già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi;
  • da comunicare/dichiarare all’Agenzia dal contribuente/altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli.

Obbligo invito al contraddittorio

E’ previsto che l’Ufficio, qualora non sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, prima di emettere l’avviso di accertamento deve notificare l’invito a comparire ex art. 5 per l’avvio della definizione dell’accertamento. 

Sono esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio:

  • gli avvisi di accertamento parziale ex art. 41-bis, DPR n. 600/73;
  • gli avvisi di rettifica parziale previsti ex art. 54, commi 3 e 4, DPR n. 633/72.

In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

Salvo i casi di urgenza/fondato pericolo per la riscossione (per i quali l’Ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito), il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio.

Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Note

1. Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto «Decreto Crescita») convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58 (supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019). In vigore dal 30 giugno 2019.
2. Art. 4-bis, comma 1, DL. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019.
3. Art. 4-ter DL 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019.
4. Art. 4-quater, comma 4, DL 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019 modifica il comma 143 della legge 296/2006.
5. Art. 4-quinquies DL 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019.
6. Art. 4-septies DL 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019.
7. Art. 6-bis DL34/2019 convertito dalla Legge 58/2019.
8. Art. 4-octies DL 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it

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