Credito d’imposta settore tessile e moda: pubblicato il modello per accedere al beneficio

I termini per l’invio del modello saranno resi noti dopo l’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 262282, ha pubblicato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per accedere al credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino, previsto dal Decreto Rilancio1, a favore del settore tessile e della moda a seguito dell’emergenza covid-19.

Si ricorda che tale credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, come individuate dal Decreto Mise del 27.7.2021,
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2020 e 2021 per i soggetti cosiddetti “solari”),
  • in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (art. 92, c. 1, Tuir) eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

I termini di presentazione della comunicazione saranno resi noti con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. Al momento, quindi, è disponibile il modello, ma non è possibile inviarlo. 

Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (quindi, per i “solari”, nel 2021 e nel 2022), fino ad esaurimento delle risorse stanziate (95 milioni di euro per il 2021 e a 150 milioni di euro per il 2022). Pertanto, nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore ai limiti di spesa, l’Agenzia dell’Entrate provvederà al riparto proporzionale e con un apposito provvedimento renderà nota la percentuale di credito d’imposta effettivamente spettante.

Per il riconoscimento del credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previste dalla Sez. 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato2.

Note

1. DL 34/2020, art. 48 bis.
2. Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020 e successive modifiche.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e mail: fisc@assolombarda.it. Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it

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