Credito d'imposta farmaci

Il DL 73/2021 ha introdotto un nuovo credito d’imposta per la ricerca e sviluppo di farmaci, con durata dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

 

Soggetti beneficiari

Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano attività di R&S per farmaci (inclusi i vaccini).

Sono ammesse al beneficio fiscale anche le imprese residenti in Italia che svolgono attività di R&S per conto di soggetti esteri (residenti in altri Stati dell’UE, negli Stati dello SEE ovvero in Stati white list di cui al DM 4.9.1996).

 

Attività agevolabili

Sono agevolabili le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale (inclusi gli studi di fattibilità), come definite dall'art. 2 del Decreto Mise 26 maggio 2020 che disciplina il credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design.

 

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per le attività di R&S (inclusi gli studi di fattibilità), come individuate dall’art. 25 del Reg. 651/2014:

  • spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario);
  • costi relativi a strumentazione e attrezzature;
  • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi.

Non sono agevolabili i costi relativi agli immobili e ai terreni. 

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio. 

 
Aliquota agevolativa e massimale

Il credito d’imposta per i farmaci è riconosciuto nella misura del 20% dei costi ammissibili sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e spetta fino a un importo annuo massimo di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario.

 
Cumulabilità

Il credito d’imposta per la R&S di farmaci non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi riconosciuti sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

 
Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta per la R&S di farmaci è utilizzabile in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) nel modello F24 (codice tributo 6981), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.
L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 25 del  Reg. 651/2014 che disciplina gli aiuti a progetti di R&S.

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