Il credito d'imposta beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione (DLgs. n. 241/1997, art. 17) nel modello F24. Gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2021 beneficiano di regole di utilizzo più vantaggiose rispetto a quelli effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2020.
Regole ex Legge di bilancio 2021
In linea generale, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'ambito della Legge di bilancio 2021 è compensabile (codice tributo 6935 per i beni "ordinari", 6936 per i beni materiali 4.0 e 6937 per i beni immateriali 4.0):
- in 3 quote annuali di pari importo,
- dall’anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione in caso di beni 4.0.
Fanno eccezione gli investimenti in beni materiali "ordinari" (indipendentemente dai ricavi delle imprese) e gli investimenti in beni immateriali “ordinari” (se i ricavi sono inferiori a 5 milioni di euro), effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, per i quali la fruizione può avvenire in un'unica quota annuale.
L'art. 6 del DL n. 39/2024 ha subordinato la compensazione del credito d'imposta all'invio al Mimit di apposite comunicazioni, che saranno rese disponibili con un Decreto direttoriale del Mimit di prossima pubblicazione (vd. risoluzione AdE n. 19/2024, FAQ AdE del 16.4.2024). L'obbligo di comunicazione riguarda il credito d'imposta per gli investimenti effettuati a partire dal 2024 e quelli realizzati nel 2023.
Regole ex Legge di bilancio 2020
Per gli investimenti effettuati nell’ambito della Legge di bilancio 2020, il credito d’imposta, in linea generale, può essere compensato (codice tributo 6932 per i beni materiali "ordinari", 6933 per i beni materiali 4.0, 6934 per i beni immateriali 4.0):
- in 5 quote annuali di pari importo,
- dall’anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione.
Solo per i beni immateriali 4.0 è ammessa la compensazione in tre quote annuali di pari importo, sempre dall’anno successivo a quello di interconnessione.