Nel nostro ordinamento sono previste specifiche agevolazioni fiscali per i soggetti che investono nel capitale sociale di Start up innovative e Pmi innovative.
Una prima tipologia di agevolazioni è disciplinata dall’art. 29 del DL n. 179/2012 ed è rivolta sia agli investitori soggetti IRPEF sia agli investitori soggetti IRES. Si tratta, in particolare, di una detrazione IRPEF e di una deduzione IRES, entrambe pari al 30% del capitale investito. Queste agevolazioni, che si configurano come aiuti di Stato, sono state autorizzate dalla Commissione europea fino al 31.12.2025.
Una seconda tipologia di agevolazione è stata introdotta con il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8) ed è riservata agli investitori soggetti IRPEF. Si tratta di una detrazione in regime “de minimis” che ha trovato applicazione per gli investimenti in PMI innovative fino al 2024 e che allo stato attuale è operativa solo per gli investimenti in Start up innovative.
Con la L. n. 193/2024 e la L. n. 162/2024 la disciplina di tali incentivi è stata profonadmente modificata. Per approfondimenti si rinvia alla Guida correlata.