Obbligo di diagnosi energetica: le linee guida

Pubblicato l'atteso documento di chiarimento: ecco come va fatto un audit energetico che rispetti il decreto legislativo 102 del 2014.

Premessa

Il decreto legislativo del 4 luglio 2014 n. 102 ha reso la diagnosi energetica obbligatoria per alcune tipologie di aziende, che dovranno effettuarla entro il 5 dicembre 2015.

Dopo mesi di attesa, il 20 maggio è stato pubblicato il documento di chiarimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che mette a disposizione delle imprese e degli operatori del settore informazioni utili ad eseguire le diagnosi energetiche previste all’articolo 8 del decreto 102/2014 e produrre audit conformi alla normativa, evitando di incorrere in sanzioni (che vanno dai 2.000 € ai 40.000 €).
Di seguito le principali raccomandazioni, in risposta ai quesiti più frequenti posti da imprese e operatori.

Cos'è un audit energetico?

La diagnosi energetica (o "audit energetico") è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell'impresa: solo attraverso l’audit si può capire come consuma energia e dove bisogna intervenire per migliorarne l’utilizzo. L'idea del Legislatore è che le diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, accrescendo la propria competitività.

Quali aziende sono obbligate all'audit energetico entro il 2015?
Il decreto legislativo 102/2014 ha reso l’audit energetico obbligatorio entro il 5 dicembre 2015 per:
grandi aziende: imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
imprese energivore: imprese che, nell'annualità di  riferimento, abbiano utilizzato almeno 2,4 GWh di energia elettrica, siano caratterizzate da un rapporto tra costo effettivo dell'energia elettrica e fatturato pari almeno al 2% e abbiano un codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera.
In alternativa è possibile implementare un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE).

Quali sono le aziende obbligate a fare l'audit entro il 5 dicembre 2015?

Il decreto legislativo 102/2014 ha reso l’audit energetico obbligatorio entro il 5 dicembre 2015 per:

Cosa si intende per "grande impresa"?

Se l'azienda ha più di 250 dipendenti, indipendentemente da altri criteri, è classificata come "grande impresa". Il conteggio del numero di dipendenti va effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nel DM 18 aprile 2005.

Se l'azienda, indipendentemente dal numero di dipendenti, ha un fatturato annuo superiore a 50 M€ e un totale di bilancio superiore a 43 M€, allora è "grande impresa" e quindi soggetto obbligato.
Il calcolo dei parametri va fatto tendendo conto anche delle imprese collegate o associate1.

IMPORTANTE: l'impresa è obbligata ad eseguire l'audit entro il 5 dicembre 2015 solo se la condizione di grande impresa si è verificata nei due esercizi precedenti (2013 e 2014).

Cosa si intende per "impresa energivora" obbligata?

Le imprese "a forte consumo di energia elettrica", altrimenti dette "energivore" sono quelle iscritte nell'elenco annuale tenuto dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) e che beneficiano di agevolazioni sugli oneri di sistema. Ricordiamo che per accedere all'elenco è necessario rispettare contemporaneamente i seguenti tre criteri:

  • utilizzo di almeno 2,4 GWh di energia elettrica nell'anno di riferimento;
  • rapporto tra costo effettivo dell'energia elettrica e fatturato pari almeno al 2%;
  • un codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera.

Le imprese iscritte all'elenco nell'anno 2014 sono obbligate ad effettuare la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015. L'azienda è esonerata dall'obbligo se implementa un Sistema di Gestione conforme a EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, purché includa un audit energetico conforme al decreto 102.

Chi può eseguire l'audit?

I soggetti qualificati, anche se non certificati (almeno fino a luglio 2016), possono eseguire l'audit: si tratta di ESCO (Energy Service Company), Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), auditor energetici.

Come va fatto l'audit "a regola d'arte"?

La diagnosi deve rispettare le norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4 e l'Allegato 2 alle linee guida, disponibile a fondo pagina accedendo con le proprie credenziali di azienda associata . Lo stesso allegato contiene un focus su come va impostata una diagnosi energetica sulle attività di trasporto.

Definizione di "sito produttivo"

Il sito produttivo è il luogo in cui è prodotto un bene e/o fornito un servizio ed entro cui l'utilizzo dei vettori energetici è sotto il controllo dell'impresa.
Imprese di trasporto: nella diagnosi vanno considerati sia i siti dove si svolgono attività complementari al trasporto, come i magazzini, sia il trasporto stesso, che va modellato come un unico sito virtuale.
Le aziende che non hanno come attività core il trasporto ma che comunque svolgono tale attività in proprio devono contabilizzare i consumi connessi, allocandoli al sito di competenza; qualora l'attività sia distribuita fra più siti, il consumo del trasporto va imputato ad un unico sito virtuale.
Infine, i siti produttivi che hanno natura temporanea, per i quali l'attività prevista dura almeno 4 anni, devono comunque essere considerati "siti produttivi" ai fini delle diagnosi.

Imprese "multisito": quanti e quali siti sottoporre a diagnosi?

Le linee guida non definiscono con precisione quanti e quali siti appartenenti alla stessa impresa debbano effettuare la diagnosi obbligatoria; tuttavia, è necessario scegliere numero e tipologia di siti in modo tale che siano rappresentativi del consumo complessivo dell'azienda. L'ENEA ha messo a disposizione un metodo di calcolo (si veda l'Allegato 1 alle linee guida, disponibile a fondo pagina accedendo con le proprie credenziali di azienda associata), che però non è vincolante. In sintesi, l'audit è obbligatorio per tutti i siti industriali che superano i 10.000 tep di consumo e per tutte le sedi del terziario con consumi superiori ai 1.000 tep. Si può evitare di effettuare la diagnosi su siti che consumano singolarmente meno di 100 tep, a patto che la somma di tutti i siti caratterizzati da questo livello di consumo rappresenti meno del 20% dei consumi globali dell'azienda.

Per tutti gli altri siti, è possibile procedere ad una suddivisione in cluster, in modo da selezionare solo una parte dei siti da auditare (si veda Allegato 1).

E' comunque necessario inviare ad ENEA l'elenco di tutti i siti con i relativi consumi.

Diagnosi già fatta nel Sistema di Gestione: devo rifarla?

Se un'impresa è certificata ISO 50001, EN ISO 14001 o EMAS può non effettuare la diagnosi, a patto che nel sistema di gestione adottato sia prevista un audit conforme a quanto sopra.

Ho fatto una diagnosi negli anni scorsi: devo rifarla?

Le diagnosi effettuate in precedenza (se conformi alla normativa descritta) sono valide retroattivamente fino a 4 anni dalla scadenza dell'obbligo (5 dicembre 2015).

Sanzioni

Le imprese soggette all'obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 € a 40.000 €. Se la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni viene ridotta del 50%. La sanzione non esime l'azienda dall'effettuare la diagnosi, che deve essere comunque comunicata all'ENEA entro 6 mesi dell'irrogazione della sanzione.

 

Note

1. Per capire se un'impresa è soggetto obbligato, è necessario valutare se essa è autonoma, associata o collegata: ciò serve a calcolare il numero di dipendenti, il fatturato e il totale di bilancio, cioè i parametri rilevanti ai fini della classificazione.

Un'impresa è "associata" quando detiene, da sola o con più imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale (o dei diritti di voto) di un'altra impresa e/o è partecipata da altra impresa per le medesime percentuali. Per valutare se un'impresa è soggetto obbligato, essa deve sommare ai propri dati (dipendenti, fatturato, totale di bilancio) i medesimi dati dell'impresa associata in proporzione alla percentuale della partecipazione.

Un'impresa è invece "collegata" se controlla, direttamente o indirettamente, un'altra impresa, poiché ne detiene la maggioranza dei diritti di voto o ne esercita un'influenza dominante. In questo caso per valutare se l'impresa è soggetto obbligato, deve sommare ai propri dati (dipendenti, fatturato, totale di bilancio) a quelli dell'impresa collegata.

L'impresa, infine, è "autonoma" se non rientra nella definizione di associata o collegata.

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