Codice della crisi: più tempo anche per l'avvio del procedimento dell'allerta

Rinvio al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione in capo agli organi di controllo, ai revisori e ai creditori pubblici qualificati.

La valutazione degli elevati rischi di danni economici a cui sono esposte le imprese in relazione all'emergenza sanitaria, ha consigliato di introdurre un esonero per sei mesi, dall'obbligo di segnalazione.

Il procedimento dell'allerta così come introdotto dal Codice della Crisi e dell'insolvenza, riguarda le PMI e prevede un sistema di segnalazioni in capo agli organi di governance interna e in via sussidiaria da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia entrate, Inps e Agente della riscossione).

Le segnalazioni dei fondati indizi di crisi per le quali il Decreto dispone il rinvio dell'entrata in vigore, sono destinate all'OCRI, l'organismo che deve essere ancora costituito presso le Camere di Commercio. Inoltre, alla mancata segnalazione da parte dei soggetti che vi sono tenuti, conseguono per legge una serie di responsabilità ed effetti che con il rinvio, sono sospesi.

Il decreto legge1 sospende l'obbligo di segnalazione previsto dagli articoli 14 e 15 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Per far emergere con tempestività la situazione di crisi, il codice introduce una serie di indici e di indicatori e soglie di inadempimento fiscale ai quali connette una sistema di segnalazioni, rispettivamente degli organi di controllo interno della società e dei soggetti pubblici qualificati.

Questi soggetti, quando sono a conoscenza della presenza di segnali di crisi sono tenuti a comunicare all'organo amministrativo rispettivamente: l’esistenza di fondati indizi della crisi o il superamento delle soglie di indebitamento fiscale.

Si precisa che il Codice della crisi d'impresa è oggetto di una serie di correzioni e integrazioni contenute nello schema di decreto legislativo approvato lo scorso 13 febbraio dal Consiglio dei Ministri che sarà sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari per l'acquisizione dei pareri. Da ultimo si precisa che, sempre in considerazione dello stato di emergenza, il Consiglio dei Ministri ha predisposto2 un disegno di legge che dispone la proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020.

Note

1. Decreto Legge 2 marzo 2020 n.9, articolo 11.
2. Comunicato stampa del 16 marzo 2020 relativo al Consiglio dei Ministri n.37

Contatti

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