Novità: Gestione dei Fanghi di depurazione

Nel cosiddetto DL Genova è stato inserito l'Art.41 per far chiarezza sull'utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura

Sintesi:

L'art 41 del D.L 109/2018 conferma che continuano a valere, ai fini dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura i limiti del D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 991, fatta  eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo esavalente per i quali sono stati definiti nuovi limiti.

Si segnala inoltre che per il parametro idrocarburi C10-C40, qualora si riscontrasse un valore superiore al limite di 1000 mg/kg bisognerà obbligatoriamente ricercare i marker di cancerogenicità che devono essere rispettati2 per avere un fango idoneo allo spandimento in agricoltura

Note

1. Allegato IB
2. ai sensi della nota  L,  contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE)  n.  1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2008

Contatti

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