Albo gestori ambientali - Istruzioni transitorie per gli iscritti alle categorie 4 o 2-bis

Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152.

Assolombarda informa che i soggetti iscritti per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (Cat. 4) e per il trasporto in conto proprio (Cat. 2-bis), potranno continuare a trasportare i rifiuti divenuti urbani (per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 116/2020) anche dopo l'1 gennaio 2020.

La Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, specifica infatti che i soggetti delle due categorie sopra indicate, iscritti per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nei nuovi allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies (Allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione in modo da garantire la continuità del servizio.

Contenuto riservato agli associati. Accedi

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci
Appuntamenti
23 Apr

Webinar – Greenwashing: da settembre la stretta sui messaggi “green”

hh 14:30 - 15:30

RENTRI: terzo scaglione al via e novità sui FIR digitali

RENTRI: terzo scaglione al via e novità sui FIR digitali

La sostenibilità ambientale della catena di fornitura

La sostenibilità ambientale della catena di fornitura

RENTRI, al via il secondo scaglione di iscrizioni

RENTRI, al via il secondo scaglione di iscrizioni

Presentazione Dichiarazione MUD 2025

Presentazione Dichiarazione MUD 2025